Pignoramento su conto corrente cointestato e casa in comproprietà è possibile? Ecco cosa dice la legge

Il pignoramento che agisce sui beni in comproprietà è ammesso dalla legge? Vediamo quali sono le possibili situazioni pratiche.

Quali sono le regole in materia di diritti del creditore e beni in comproprietà, in cui uno dei comproprietari è debitore? Facciamo chiarezza nella nostra sintetica guida pratica.

Pignoramento
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Il diritto civile prevede interessanti regole a favore dei creditori e a tutela dei loro diritti. Ad esempio, forse non tutti sanno che è possibile il pignoramento dei beni in comunione.

E’ proprio così: il fatto che un bene sia intestato a più soggetti non impedisce il pignoramento, su impulso dei creditori di uno dei comproprietari. Pensiamo all’ipotesi tipica e non infrequente dei coeredi di cui uno solo sia indebitato. Altro caso in cui si applica questa regola a favore dei creditori è quello che riguarda i coniugi sposati in regime di comunione legale dei beni.

Qui di seguito intendiamo anche capire – in linea generale – come possono tutelarsi i comproprietari, contro l’iniziativa di chi vanta un diritto di credito nei confronti del debitore – a sua volta comproprietario. Ecco i dettagli e le possibili situazioni pratiche che potrebbero presentarsi.

Pignoramento su bene in comproprietà: è possibile su tutti i beni?

In relazione a quanto appena detto, ricordiamo che il pignoramento dei beni in comunione può valere su ogni bene: dall’abitazione al conto corrente, fino alla macchina o allo scooter.

Lo abbiamo anticipato, il bene intestato a più soggetti (comproprietari) può essere pignorato:

  • nella sua interezza:
  • nonostante il debito per cui si agisce sia collegato ad un soltanto dei comproprietari, che dunque è anche debitore verso un terzo creditore.

Il punto da sottolineare è dunque il seguente: non sarà pignorata esclusivamente la quota di proprietà del debitore, ma il bene nella sua totalità.

Come funziona?

La situazione più semplice è la seguente: se l’oggetto del pignoramento è una somma di denaro – pensiamo al caso del conto corrente cointestato – il creditore agirà sulla quota parte del debitore, lasciando “svincolata” la rimanente parte. La legge peraltro indica che, se non emerge diversamente da atto registrato o con una data certa, il conto corrente cointestato si presume essere suddiviso in parti identiche tra i vari contitolari. Ciò semplificherà le cose al creditore.

Inoltre, il bene su cui agisce il pignoramento può essere venduto con il meccanismo dell’asta giudiziaria. Ne consegue questo scenario:

  • il bene sarà venduto al miglior offerente:
  • il ricavato derivante dalla vendita sarà suddiviso tra il creditore e i comproprietari non debitori. In particolare, a questi ultimi va una percentuale del prezzo, corrispondente alla loro quota di proprietà;
  • il creditore avrà per sé la parte della somma corrispondente alla quota di proprietà del debitore, ormai ex comproprietario.

Tuttavia la legge vigente ammette anche le seguenti situazioni:

  • il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore, può dare luogo, se possibile, alla separazione in natura della quota spettante al debitore;
  • alternativamente, se la separazione non è possibile, il magistrato può decidere per la vendita della sola quota, per l’ipotesi nella quale dalla vendita si consideri probabile un realizzo per un prezzo uguale o al di sopra del valore della quota:
  • è possibile altresì dare luogo alla cd. divisione, con sospensione dell’iter di esecuzione fino all’accordo delle parti, o alla pronuncia della sentenza che dispone la divisione.

Come si può agevolmente notare, c’è dunque compatibilità tra pignoramento del creditore e beni in comproprietà, ma soltanto all’interno delle specifiche regole della legge.

La tutela dei comproprietari in caso di pignoramento di un bene in comproprietà

Ci si potrebbe chiedere entro che misura opera la tutela nei confronti degli altri comproprietari del bene in comunione, non debitori. Ebbene, per proteggere i comproprietari del bene in comunione, ad essi deve essere anzitutto notificato l’atto di pignoramento per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

Non solo. I comproprietari hanno diritto di partecipare all’asta giudiziaria, facendo un’offerta in tribunale per acquistare il bene. Conseguentemente potranno, come comproprietari, ricevere la restituzione di quanto versato, in misura corrispondente al valore della loro quota.

Altra alternativa – che può giocare a favore dei comproprietari diversi dal debitore – è che questi paghino il creditore al posto del debitore, liberando così il bene in comunione dal pignoramento. Successivamente potranno esercitare il diritto alla rivalsa nei confronti del debitore, ottenendo da lui quanto loro spettante.

Concludendo, è ben chiaro dunque che le regole sul pignoramento valgono anche nei confronti del caso del bene in comproprietà, con la precisazione per cui oltre ad essere tutelato il diritto del creditore del debitore-comproprietario, è altresì protetto il diritto dei singoli comproprietari non debitori.

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