In arrivo la lettera dell’Agenzia delle Entrate per chi ha debiti IVA: conseguenze gravi per chi non si attiva immediatamente

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere di compliance per segnalazioni debiti IVA superiori a €5000.

Negli ultimi giorni i contribuenti hanno ricevuto una lettera di compliance, che fa riferimento ai debiti legati all’imposta sul valore aggiunto. La comunicazione è stata inviata a tutti i contribuenti che hanno portato in detrazione, nel quadro VF della dichiarazione annuale, un importo superiore rispetto a quello esposto nelle fatture elettroniche di acquisto.

Segnalazioni debiti IVA
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L’importo in questione fa riferimento al superamento della soglia dei €5.000. Questo riguarda sia le fatture elettroniche d’acquisto sia le importazioni con bollette doganali.

Quella di cui stiamo parlando è la prima campagna di compleance ed è perfettamente in linea con gli obiettivi della politica fiscale previsti per il biennio 2022-2023.

Per capire quali sono le conseguenze di tali comunicazioni è necessario risalire alle direttive che le hanno introdotte.

Segnalazioni debiti IVA: quali sono i rischi per il contribuente

L’Agenzia delle Entrate sta inviando comunicazioni ai contribuenti, in merito ai debiti IVA relativi al primo trimestre del 2022, che risultano superiori a €5000. Questa novità fa parte di una delle importanti previsioni introdotte nel nuovo codice della crisi, ovvero il decreto legislativo numero 14 del 2019 e il recente decreto legislativo 83 del 2022.

La disposizione sopra citata introduce un apposito capo, il capo III del titolo II, che fa riferimento alle “Segnalazioni per la anticipata emissione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazioni di piani di rateizzazione”.

In quale capo, sono state raccolte tutte le previsioni a cui fanno riferimento gli articoli 15 del decreto legge del 2021 e 30 sexies del decreto-legge del 2021.

Inoltre, le suddette comunicazioni fanno riferimento anche ad alle disposizioni fornite in materia di obblighi di segnalazione, per banche e intermediari finanziari.

In sostanza, a partire dal prossimo 15 luglio entrerà in vigore l’articolo 25-novis del decreto legislativo numero 14 del 2019. Esso introdurrà degli obblighi di segnalazione ad opera dei creditori pubblici qualificati. Ci stiamo riferendo all’INPS, all’INAIL, all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-riscossione.

Tali Enti avranno il compito di inviare le assegnazioni tramite posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento a l’imprenditore interessato. Le comunicazioni devono essere inviate anche all’organo di controllo, laddove esso esista, o al Presidente del collegio sindacale, nel caso in cui ci sia un organo collegiale.

Le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate devono avvenire entro 60 giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche.

Le conseguenze per il collegio sindacale e l’organi di controllo

La normativa in vigore non prevede delle conseguenze specifiche per il contribuente, ovvero l’imprenditore, che non si attiva in seguito alla segnalazione ricevuta dall’ente.

In tal caso, è il collegio sindacale a svolgere un ruolo delicato. Dopo tutto, potrebbe essere ritenuto responsabile in caso di mancata attivazione per la presentazione della denuncia per gravi irregolarità, degli amministratori e nella gestione della situazione di crisi.

L’organo di controllo, invece, ha l’obbligo di segnalare per iscritto se ci sono dei presupposti per la presentazione dell’istanza per il ricorso alla composizione negoziata. La segnalazione deve essere poi inviata all’organo amministrativo e ha lo scopo di prevenire lo stato di crisi.

Per questa ragione, la segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che ne assicurino l’avvenuta ricezione. Ci stiamo dunque riferendo alla posta elettronica certificata o alla raccomandata con ricevuta.

Inoltre, la segnalazione deve contenere la fissazione di un congruo termine, generalmente non superiore a 30 giorni. Entro tale termien, l’organo amministrativo dovrà riferire le iniziative intraprese.

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