Società a responsabilità limitata: il socio potrebbe rispondere con il proprio patrimonio personale

In determinate ipotesi, il socio di una Società a responsabilità limitata potrebbe rispondere con il proprio patrimonio personale: ecco quali sono nel dettaglio i casi previsti. 

Società a responsabilità limitata

Una S.r.l. è una società appartenente alla categoria delle società di capitali; le Società a responsabilità limitata prevedono una forma molto meno articolata rispetto ad una S.p.A. e per questo rappresentano una delle forme societarie più utilizzate, infatti, anche grandi società stanno preferendo tale forma societaria.

La S.r.l. è dotata di autonomia patrimoniale perfetta, il che significa che i soci non rispondono con il proprio capitale personale delle obbligazioni contratte dalla società e per conto della società. Tuttavia, vi sono dei casi in cui anche i soci di una Società a responsabilità limitata potrebbero rispondere con il proprio patrimonio personale: ecco le casistiche che potrebbero mettere il socio nella condizione di dover partecipare con il proprio patrimonio alle obbligazioni sociali.

Il socio di una Società a responsabilità limitata potrebbe rispondere con il proprio patrimonio: ecco i casi

La responsabilità patrimoniale, può essere di 2 tipi: responsabilità patrimoniale universale e responsabilità limitata. Analizziamo le differenze per i due tipi di responsabilità;

Nel caso di responsabilità patrimoniale universale, ove la società non riesca a coprire con il proprio patrimonio le obbligazioni contratte, la persona fisica in veste di socio o proprietario di ditta individuale risponderà in maniera illimitata e solidale con il proprio patrimonio. Tale tipo di responsabilità è tipico delle società di persone e delle ditte individuali.

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Nel caso di responsabilità limitata, invece, il capitale personale dei soci è tutelato. Infatti, nel gruppo delle società di capitali, di cui fa parte anche la S.r.l. non vi è commistione tra patrimonio personale e patrimonio della società. Una società di capitale risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte proprio perché la società stessa rappresenta un soggetto giuridico vero e proprio.

Tuttavia, potrebbe capitare che si passi da una responsabilità limitata ad una responsabilità personale di tipo allargato anche in una S.r.l. ecco i casi.

Il caso del “richiamo del capitale sottoscritto”

Prendiamo ad esempio il caso in cui vi siano 4 soci al 25% con un capitale sociale di 10 mila euro per un S.r.l; ogni socio sarà obbligato a corrispondere 2500 euro per la parte di capitale sottoscritto. Tuttavia, la Legge non obbliga a versare il capitale per l’intero ammontare ma può essere corrisposta solo una parte nella misura del 25%.

Ciò significa che i soci potrebbero versare solo 2500 euro, tuttavia la loro responsabilità non si limita, in questo caso, alla somma versata ma al capitale che questi ultimi si sono impegnati a sottoscrivere. Infatti, i soci potrebbero essere richiamati a versare la parte mancante nel caso in cui la società dovesse far fronte a delle obbligazioni.

Il caso della fideiussione

Per le S.r.l di piccole dimensioni è difficilissimo riuscire ad ottenere una fideiussione bancaria. Infatti, la banca concede tale possibilità solo dietro una garanzia personale da parte dei soci. 

In questo caso, laddove la società non riuscisse a pagare le rate del mutuo contratto, la banca potrà richiedere il pagamento ai soci che hanno garantito tale fideiussione. Tuttavia, i soci non rispondo dei debiti contratti della società, ma solo per la restituzione del debito contratto con l’istituto di credito.

Il caso delle operazioni contabili di aggiustamento

Un ultimo caso di commistione tra il patrimonio personale dei soci e quello della società, si può verificare in caso di operazioni contabili di aggiustamento. Infatti, la contabilità nelle piccole S.r.l non viene aggiornata con frequenza e in tal caso si possono verificare delle operazioni contabili che portino ad avere: una cassa molto elevata, spostamento di poste in favore di crediti verso i soci oppure ad un utilizzo di riserve.

In tal caso, nell’ipotesi in cui la società dovesse fallire, tali anomalie contabili, potrebbero portare i nuovi amministratori a rivalersi sul patrimonio personale dei vecchi soci.

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