Superbonus 110% e IVA su General Contractor, quale applicare? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110% e applicabilità dell’IVA su General Contractor, quale applicare con e senza mandato di rappresentanza? Risponde l’Agenzia.

Superbonus 110% e IVA su General Contractor, quale applicare?
Superbonus 110% e IVA su General Contractor, quale applicare?

Continuano ad arrivare agli Esperti di Trading.it domande sul Superbonus e l’applicazione dell’IVA. In modo particolare i dubbi dei contribuenti sono riferiti all’applicabilità dell’IVA su General Contractor. Ma di cosa si tratta? In effetti, il General Contractor funge da coordinatore di tutte le attività tecniche e professionali che interverranno nel processo di realizzazione degli interventi.

Nel caso della maxi detrazione al 110% si tratta di interventi ad efficienza energetica che permettono il salto di due classi energetiche dell’edificio. Il General Contractor ha delle caratteristiche specifiche e ben determinate, ed è composto da uno staff di professionisti che dovranno rilasciare l’asseverazioni dei lavori e il visto di conformità. Il dubbio nasce sull’applicabilità dell’IVA per le spese professionali legate alle attività del Superbonus 110% con in atto un General Contractor.

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Superbonus 110% e IVA su General Contractor, quale applicare?

In linea generale alle prestazioni dei servizi professionali legati agli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, si applica l’IVA al 22% come per qualsiasi prestazione professionale.

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Però, quando a prestare la prestazione è un’impresa che funge da General Contractor bisogna fare attenzione. Infatti, bisogna distinguere se il Contraente Generale assume un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. A sciogliere tale nodo è la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 480 del 2021.

Nello specifico l’Agenzia precisa che nel caso in cui il contraente generale assume un mandato senza rappresentanza è applicata l’IVA in base al D.P.R. n. 633/1972 art. 3 comma 3. Si legge nell’interpello che “le prestazioni ricevute o rese dai mandatari senza rappresentanza devono essere considerate come prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandatario e tramandante”. Questo significa che il trattamento fiscale del contraente generale deve applicare l’IVA al 22% e ribaltare la medesima IVA al Committente.

Inoltre, l’Agenzia, precisa anche che <<per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni>>.

Contraente generale con mandato di rappresentanza

Se il contraente generale assume un mandato con rappresentanza, quindi, sussiste la delega al pagamento del compenso delle spese professionali si applica ai fini IVA  l’art. 15, c.1 , n. 3, del D.P.R. 633/1972. L’Agenzia precisa che “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate“. Questo significa che sono anticipate per conto del mandante, e devono risultare da idonea fattura emessa da un terzo soggetto e intestata direttamente al mandante (risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003).

Fonte: Interpello Agenzia delle Entrate n. 480 del 2021

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