Superbonus 110% e applicabilità dell’IVA su General Contractor, quale applicare con e senza mandato di rappresentanza? Risponde l’Agenzia.
Continuano ad arrivare agli Esperti di Trading.it domande sul Superbonus e l’applicazione dell’IVA. In modo particolare i dubbi dei contribuenti sono riferiti all’applicabilità dell’IVA su General Contractor. Ma di cosa si tratta? In effetti, il General Contractor funge da coordinatore di tutte le attività tecniche e professionali che interverranno nel processo di realizzazione degli interventi.
Nel caso della maxi detrazione al 110% si tratta di interventi ad efficienza energetica che permettono il salto di due classi energetiche dell’edificio. Il General Contractor ha delle caratteristiche specifiche e ben determinate, ed è composto da uno staff di professionisti che dovranno rilasciare l’asseverazioni dei lavori e il visto di conformità. Il dubbio nasce sull’applicabilità dell’IVA per le spese professionali legate alle attività del Superbonus 110% con in atto un General Contractor.
In linea generale alle prestazioni dei servizi professionali legati agli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, si applica l’IVA al 22% come per qualsiasi prestazione professionale.
Superbonus 110%: dal 2022 anche per incapienti e forfettari con questa opzione pazzesca
Però, quando a prestare la prestazione è un’impresa che funge da General Contractor bisogna fare attenzione. Infatti, bisogna distinguere se il Contraente Generale assume un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. A sciogliere tale nodo è la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 480 del 2021.
Nello specifico l’Agenzia precisa che nel caso in cui il contraente generale assume un mandato senza rappresentanza è applicata l’IVA in base al D.P.R. n. 633/1972 art. 3 comma 3. Si legge nell’interpello che “le prestazioni ricevute o rese dai mandatari senza rappresentanza devono essere considerate come prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandatario e tramandante”. Questo significa che il trattamento fiscale del contraente generale deve applicare l’IVA al 22% e ribaltare la medesima IVA al Committente.
Inoltre, l’Agenzia, precisa anche che <<per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni>>.
Se il contraente generale assume un mandato con rappresentanza, quindi, sussiste la delega al pagamento del compenso delle spese professionali si applica ai fini IVA l’art. 15, c.1 , n. 3, del D.P.R. 633/1972. L’Agenzia precisa che “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate“. Questo significa che sono anticipate per conto del mandante, e devono risultare da idonea fattura emessa da un terzo soggetto e intestata direttamente al mandante (risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003).
Fonte: Interpello Agenzia delle Entrate n. 480 del 2021
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