Superbonus, i chiarimenti delle Entrate sulla superficie delle finestre: ecco come si calcola

La domanda di una società in un nuovo interpello all’Agenzia delle Entrate è utile a chiarire altri aspetti pratici del meccanismo del Superbonus. Come si calcola la superficie degli infissi, ai fini dell’agevolazione? Occorre considerare solo la parte vetrata o anche i cassonetti? Ecco cosa ha chiarito l’Amministrazione finanziaria.

Sia con circolari ad hoc, sia con risposte ad interpello, l’Agenzia delle Entrate sta piano piano facendo chiarezza sulle zone grigie in materia di Superbonus, la maxi agevolazione al centro di varie polemiche per regole che potevano essere nel complesso scritte meglio – onde dare spazio ad un minor numero di fraintendimenti e difficoltà interpretative.

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Ma è vero che il Superbonus ha fatto parlare di sé in questi mesi anche per i numerosi casi di abusi ed irregolarità, così come reso noto in svariati fatti di cronaca. Si parla di un riassetto complessivo della misura con il nuovo Governo, ma ovviamente occorre aspettare per vedere le concrete conferme in tal senso.

Nel frattempo, una società ha presentato un interpello all’Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto ancora una volta l’applicazione pratica delle regole sul Superbonus. In che modo si calcola la superficie delle finestre? Ovvero deve essere considerata soltanto la parte vetrata o anche il cassonetto? Scopriamolo di seguito, alla luce della risposta data dalle Entrate.

Superbonus: tra difficoltà applicative e modifiche normative

Non dimentichiamo che il Governo è già intervenuto più volte per modificare e correggere alcuni aspetti del meccanismo del Superbonus, che hanno presentato criticità in sede di applicazione pratica. Ciò a ben vedere è più che giustificato, se pensiamo che si tratta di una maxi agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione, che migliorano l’efficienza energetica di case e condomini.

Anzi negli ultimi mesi le istituzioni hanno nuovamente inciso sull’apparato di disposizioni sul Superbonus, non soltanto allo scopo di ‘snellire’ le regole, ma anche di contrastare le frodi.

Il punto però è che le correzioni hanno prodotto vari effetti non preventivati, come ad es. il blocco dei crediti d’imposta e, conseguentemente, anche di molti cantieri – con moltissime aziende dell’ambito edile che si sono trovate in una situazione di pericoloso stallo.

L’utile contributo in materia di Superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate

Ecco perché gli interventi dell’Agenzia delle Entrate non possono che aver un effetto positivo e chiarificatore in materia, come nell’accennato caso della recente risposta ad interpello in tema di Superbonus e finestre. In particolare i chiarimenti sono stati chiesti da una società, proprietaria di una palazzina formata da immobili accatastati ad uso ufficio. La società vuole assegnare ad un’impresa edile la realizzazione del restauro e risanamento conservativo, ma anche la ristrutturazione edilizia dell’edificio (senza demolizione e ricostruzione).

Nel quadro delle opere previste anche la sostituzione delle finestre con infissi e, proprio con riferimento a questi lavori, la società ha domandato alle Entrate con quali modalità calcolare la spesa detraibile e dunque agevolabile. Ovvero, come accennato in apertura, per calcolare la superficie delle finestre si considera solo la parte vetrata o anche i cassonetti? Ebbene, l’Agenzia ha indicato che – oltre alla parte vetrata – i cassonetti, se presenti, concorrono al calcolo della superficie.

I chiarimenti delle Entrate in materia di Superbonus e finestre

Nel dare la sua risposta ad interpello, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato i seguenti punti:

  • per conseguire le detrazioni, l’intervento deve costituire una sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non una nuova installazione;
  • l’agevolazione scatta anche nei casi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, a patto che la superficie complessiva degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o pari a quella precedente;
  • gli infissi includono altresì le strutture accessorie, che influiscono sulla dispersione del calore, come le persiane, o che sono strutturalmente unite al manufatto (pensiamo ai cassonetti uniti al telaio dell’infisso).

L’Agenzia delle Entrate fa poi riferimento al decreto ministeriale del 6 agosto 2020, per ricordare qual è la definizione di finestre comprensive di infissi, ovvero le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili e dei cassonetti, che includono gli infissi.

Ribadendo quanto abbiamo detto sopra, l’ente ha risposto all’interpello della società indicando che i cassonetti, se presenti contribuiscono al calcolo della superficie, ai fini del Superbonus. In altre parole i cassonetti, se vi sono, concorrono al calcolo della superficie degli infissi oggetto di sostituzione.

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