Superbonus, la luce in fondo al tunnel? Ecco la nuova circolare delle Entrate su cessioni, responsabilità ed errori

Con la circolare n. 33 dell’Agenzia delle Entrate ecco i nuovi attesi chiarimenti sul Superbonus, la maxi agevolazione di cui tanto si è discusso in questi mesi. L’ente ha spiegato qual è il rilievo del dolo e della colpa grave, ma anche come regolarizzare gli errori in materia.

Arrivano altri chiarimenti sul Superbonus, e a darli è ancora una volta l’Agenzia delle Entrate. Infatti questo ente, oltre alle funzioni correlate alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi, svolge un ruolo molto utile per quanto riguarda l’interpretazione e spiegazione di norme di legge vigenti.

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Nuovamente l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sul quell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese effettuate, per interventi ad hoc in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, in tema di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Grazie all’attesa circolare n. 33 in materia di Superbonus e bonus casa, l’Agenzia delle Entrate ha dunque fatto chiarezza sulla responsabilità degli acquirenti dei crediti d’imposta. Si tratta effettivamente di un passaggio chiave per sbloccare il mercato delle cessioni il quale, com’è è noto, ha prodotto uno stallo in grado di mettere a rischio il futuro di non poche imprese dell’ambito edile. Vediamo un po’ più da vicino quali sono i temi affrontati dalla fresca circolare delle Entrate.

Superbonus: le precisazioni delle Entrate su responsabilità, dolo e colpa

Abbiamo appena detto che l’obiettivo principale del recente documento delle Entrate è fare chiarezza sulle responsabilità dei soggetti coinvolti nel meccanismo del Superbonus. Ebbene, non dimentichiamo infatti che la norma varata dal decreto Aiuti bis, limita il coinvolgimento dei cessionari alle mere ipotesi di dolo o colpa grave.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, il fornitore o il cessionario che usa in compensazione il credito d’imposta, deve essere ritenuto responsabile solidalmente con chi si avvale della detrazione, se ha operato con dolo o colpa grave, essendo invece senza rilievo il caso della colpa lieve. Per l’Agenzia:

  • è dolo laddove il cessionario sia consapevole dell’inesistenza del credito;
  • è colpa grave nel caso in cui il cessionario non abbia adoperato, in modo evidente, la diligenza richiesta, come nelle circostanze nelle quali l’acquisto dei crediti sia effettuato in mancanza di documentazione ad hoc.

Ciò è ampiamente chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno della circolare in tema di modifiche al Superbonus di cui al dl Aiuti bis. Inoltre nella circolare sono indicate più ipotesi esemplificative ma non esaustive di dolo e colpa grave, in modo da contribuire a far chiarezza su temi che hanno messo in difficoltà tecnici e professionisti.

Altri punti controversi sul Superbonus affrontati dalla circolare n. 33 del 2022 delle Entrate

Tra gli argomenti delicati su cui l’Agenzia ha dato chiarimenti con il documento citato, abbiamo anche la ben nota scadenza del 30 settembre per le cosiddette villette. L’ente ha infatti evidenziato quali sono le modalità di calcolo e dimostrazione del raggiungimento del 30% dei lavori complessivi. Si tratta di un intervento molto gradito da parte degli ‘addetti ai lavori’, in quanto le regole in proposito hanno spiccato finora per una certa complessità di interpretazione.

Altra parte importante nella circolare dell’Amministrazione finanziaria è quella attinente alla correzione degli errori nelle comunicazioni già fatte pervenire all’ente, per le cessioni e gli sconti in fattura e già accettate dai cessionari e dai fornitori. L’Agenzia ha chiarito sul punto, facendo un elenco:

  • degli errori formali, ovvero quelli che richiedono solo una nota via Pec;
  • degli errori sostanziali, che hanno conseguenze invece sul credito e impongono dunque l’annullamento della comunicazione e la presentazione di una nuova pratica.

La circolare in oggetto dettaglia poi le novità introdotte in ambito di conversione del decreto Aiuti, sul tema della possibilità per le banche di effettuare la cessione dei crediti ai “correntisti” (differenti dai consumatori o utenti), pur permanendo il divieto per il correntista cessionario del credito di effettuare altre cessioni. E ancora, l’Amministrazione chiarisce anche cosa fare in ipotesi di ritardi nella comunicazione.

Conclusioni

In verità, le regole sul Superbonus sono state varate sotto i migliori auspici, ma il periodo di applicazione pratica della misura ha mostrato alcuni ‘punti deboli’ nell’impianto complessivo delle norme. Quest’ultime infatti sono state modificate più volte e su di esse non sono mancati gli interventi chiarificatori delle Entrate, compreso l’ultimo della circolare n. 33, che infatti ha delineato la responsabilità degli acquirenti dei crediti d’imposta e ha dato ulteriori spiegazioni su errori e cessioni in tema di Superbonus.

Quanto meno in linea generale le regole attuative del Superbonus, con gli incentivi per l’efficienza energetica, e la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali, rappresentano comunque un’opportunità molto interessante per favorire la riqualificazione impiantistica del parco edilizio esistente, proprio come richiesto da Bruxelles. Al contempo queste agevolazioni mirano anche a rilanciare le attività del settore edile.

Per tutte le ulteriori informazioni di dettaglio rinviamo comunque alla circolare n. 33 del 2022 delle Entrate.

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