Tassazione de TFS o TFR dei dipendenti pubblici con l’ulteriore detassazione fiscale contenuta nel Decreto legge n. 4/2019.
Ci arrivano molte richieste sulla tassazione del trattamento di fine servizio (TFS) o fine rapporto (TFR), la cosiddetta indennità di buonuscita. Quindi, abbiamo pensato di realizzare questa guida con tutte le indicazioni sulla tassazione del TFS o TFR e sull’ulteriore detassazione fiscale contenuta nel Decreto legge n. 4/2019.
Liquidazione TFS – TFR: i periodi utili per il calcolo del trattamento
Precisiamo che il trattamento di fine servizio è soggetto alla tassazione agevolata e riceve un abbattimento di una percentuale pari al 26,04%. Inoltre, questi calcoli riguardano la tassazione applicata nel 2021, vista la riforma fiscale, potrebbero sorgere delle differenze. L’aliquota pari al 26,04% deriva dal rapporto tra l’aliquota a carico del lavoratore e quella a complessiva. Nello specifico, è così calcolata: 2,5/96=26,04%, tale percentuale calcolata sulla retribuzione utile.
Liquidazione TFS – TFR | Novità per le domande di quantificazione, lo comunica l’INPS
Per stabilire l’aliquota d’imposta calcola sulla base imponibile, l’importo lodo è abbattuto con un’aliquota del 40,98%. Tale percentuale deriva dal rapporto tra aliquota di complessiva e aliquota a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione utile. Nello specifico, il calcolo è così effettuato: 2,5/6,1=40,98%. Inoltre, per ogni anno di servizio la base imponibile è ridotta di un importo pari a 309,87 euro.
Anche l’indennità premio di servizio è sottoposta alla tassazione agevolata. Mentre l’indennità di anzianità, non beneficia dell’abbattimento del rapporto derivante tra l’aliquota contributiva a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva. Ma è sottoposta solo all’abbattimento di 309,87 euro.
In base al Decreto legge n. 4 dell’anno 2019 l’aliquota in regime del trattamento di fine servizio è ulteriormente ridotta e detassata. La percentuale di riduzione si concretizza in base all’attesa per ricevere la buonuscita da parte del pensionato sulla prima tranche del trattamento di fine servizio. L’ulteriore detassazione è così suddivisa:
a) attesa di dodici mesi per la liquidazione: si applica l’1,5%;
b) attesa di ventiquattro mesi per la liquidazione: si applica il 3%;
c) attesa di trentasei mesi per la liquidazione: si applica il 4,5%;
d) attesa di quarantotto mesi per la liquidazione: si applica il 6%;
e) attesa di sessanta mesi o più per la liquidazione: si applica il 7,5%.
Precisiamo che la riduzione della tassazione si applica sull’imponibile del TFS con un importo non superiore a 50.000 euro. Inoltre, la riduzione si calcolata anche sul trattamento di fine servizio eccedente l’imponibile complessivo superiore a 50.000 euro. In questo ultimo caso lo sconto si applica sulla parte imponibile fino a 50.000 euro.
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