Acconto IMU: tutto ciò che devi ricordare in vista del 16 giugno

Si avvicina la scadenza fiscale del 16 giugno, relativa al pagamento dell’acconto IMU 2022. Ecco alcune utili informazioni per non farsi trovare impreparati.

Entro il 16 giugno va versato l’acconto IMU da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, perciò di seguito daremo le indicazioni utili su meccanismo, soggetti obbligati e non solo. I dettagli.

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foto adobe

E’ opportuno ricordare che non manca molto per il pagamento dell’acconto IMU: c’è infatti tempo fino al 16 giugno 2022. Proprio per questo ci appare opportuno fare una sintetica panoramica sulle regole che disciplinano il versamento dell’acconto IMU in oggetto.

Come funziona? Quali sono i soggetti tenuti al versamento? Quali gli immobili interessati e le esenzioni? A queste domande intendiamo rispondere di seguito, nel corso di questa sintetica guida pratica sull’argomento.

Acconto IMU da versare entro il 16 giugno: il meccanismo di pagamento

Non vi sono particolari dubbi in merito ad una delle scadenze fiscali clou di questo mese: infatti entro il 16 giugno, i proprietari immobiliari devono pagare l’acconto 2022 IMU, l’imposta municipale unica sugli immobili – detta anche imposta sulla casa.

L’imposta IMU, come noto, va pagata in 2 rate:

  • entro il 16 giugno va corrisposto l’acconto del 50%;
  • il restante 50% va versato entro il 16 dicembre.

Per l’acconto il conteggio è facile, in quanto:

  • se non ci sono state modifiche nella consistenza immobiliare è sufficiente sommare l’IMU versata nel 2021 tra acconto e saldo e pagare il 50% di detto ammontare. Ciò per ogni tipologia di immobili e servendosi del relativo codice tributo.
  • se invece ci sono state variazioni nella consistenza degli immobili nel corso dell’anno passato o di quello attuale – pensiamo ad es. a vendite o successioni – è opportuno tenere conto della situazione patrimoniale immobiliare di questo momento, ma facendo valere per l’acconto di giugno l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno anteriore.

Chi sono i soggetti tenuti al pagamento?

In linea generale, sono obbligati a pagare l’IMU tutti i proprietari di immobili localizzati nel nostro paese e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: pensiamo ad es. a colui che vanta un diritto di abitazione o di usufrutto. Ciò salvo quanto diremo tra poco in merito agli immobili sottoposti a tassazione.

Attenzione a questo dettaglio: in ipotesi di separazione o divorzio, soggetto sulla carta tenuto al versamento è il coniuge assegnatario dell’immobile – sebbene non proprietario. Tuttavia di solito egli si avvale dell’esenzione se la casa è assegnata con provvedimento del magistrato e se vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.

Per quanto riguarda invece gli immobili in multiproprietà, l’acconto IMU va versato dall’amministratore. Inoltre, l’imposta municipale va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti di ogni categoria (salvo esenzioni).

Quali sono gli immobili da considerare?

Rimarchiamo che l’IMU non è da versare sull’abitazione principale e correlate pertinenze, tranne quelle di maggior pregio. L’imposta attiene dunque agli immobili abitativi a disposizione, come le seconde case e quelli affittati o sfitti.

L’acconto IMU va versato anche per le pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come il secondo box. Non solo. L’imposta scatta anche su negozi, uffici, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili da qualsiasi soggetto posseduti. L’IMU può riguardare anche i terreni agricoli (coltivati o meno).

Come accennato poco fa, l’IMU va pagata per le abitazioni principali di maggior pregio: categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi). In questi casi, la sussistenza di un edificio di lusso fa decadere l’esenzione.

Acconto IMU e esenzioni: il quadro

Nessuna novità dunque sul piano delle abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso: esse sono esentate dall‘obbligo fiscale in gioco. L’esenzione per l’abitazione principale si applica tuttavia soltanto a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica. Via libera anche alla conferma della riduzione del 25% di questa imposta municipale, in riferimento agli immobili affittati a ‘canone concordato’.

Da quest’anno sono inoltre esenti dall’obbligo di versare l’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti immobili merce), ma ciò:

  • fino a quando persiste detta destinazione;
  • a condizione che non siano locati.

Esonero per l’anno in corso anche con riferimento agli immobili delle imprese del settore dello spettacolo, che – come è ben noto – è stato un comparto particolarmente colpito dalle restrizioni legate alla lotta al coronavirus. Ciò però alla sola condizione della coincidenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività.

Infine esenzioni sono valevoli anche per le forze dell’ordine, per gli immobili assegnati da cooperative a proprietà indivisa a soci assegnatari, e per quelli degli Istituti Autonomi Case Popolari.

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