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Economia e Finanza

Ascensore condominiale, attenzione ai passaggi, oltre alle liti tra condomini si rischiano sanzioni pesanti

Installare un ascensore condominiale può riservare sorprese. Una verbalizzazione inesatta potrebbe causare la revoca della disposizione.

Andiamo dunque a esaminare le circostanze e le fattispecie più importanti.

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L’innovazione, si veda art. 1120 c.c., in quanto operazione a vantaggio di ciascun condomino, tra i quali ripartite le spese (e pertanto decisione sancita in assemblea), va distinta dal presupposto di opere eseguite autonomamente dai singoli condomini sui beni comuni, per appagare occorrenze meramente individuali.

Installare un ascensore, innovazione e atti di intensa utilizzazione

Nella fattispecie, a costituire innovazione, ai sensi dell’art. 1120 c.c., sarà qualunque opera nuova che, oltrepassando i margini della conservazione, dell’ordinaria amministrazione o del godimento della cosa comune, ne implichi una complessiva o particolare modifica nel profilo o nell’essenza. Comportandone il miglioramento o il peggioramento del godimento e comunque alternandone la funzione iniziale.

Non costituiscono invece innovazione, rispondenti alla disciplina dell’art. 1102 c. c., ciascuna attività di superiore o più frequente uso della cosa comune che non interessino alterazioni o cambiamenti della medesima e non interrompano agli altri aderenti l’opportunità di usufruire della cosa facendone lo stesso maggior utilizzo del condomino che abbia concretizzato la modifica (Cass. civ., Sez. II, 06/06/1989, n. 2746).

Oneri di spesa per tutti i condomini

Per intenderci meglio, il provvedimento di cui all’articolo 1120 c.c., nello stabilire che le innovazioni della cosa comune abbiano l’autorizzazione dei condomini con definite maggioranze, vuole disciplinare il consenso di quelle innovazioni che implicano impegni economici per ciascuno dei condomini.

Ma nei casi in cui non si dovrà procedere con tale ripartizione, si pensi ad esempio alle spese connesse alle innovazioni i cui oneri sono interamente a carico si un solo condomino, troverà attuazione la disposizione generale ai sensi dell’articolo 1102 c.c., che considera anche le innovazioni (Cass. civ., Sez. II, 21/12/2010, n. 25872).

L’importanza della verbalizzazione

La distinzione appena presentata, distinzione tra innovazione e atti di intensa utilizzazione delle parti comuni a opera di un gruppo di condomini, dovrebbe essere presa in adeguata considerazione nell’iter di verbalizzazione di un’assemblea condominiale in cui cuore della discussione sia stata l’installazione di un ascensore.

Tenendo conto delle distinzioni appena presentate sarà eluso ogni equivoco e, quindi, non vi saranno brutte sorprese, come una potenziale e sgradita revoca.

Marco Scarfiglieri

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