Assegno unico figli a carico: cosa succede quando mamma e papà sono separati?

In caso di separazione coniugale ci sono diverse problematiche relative all’assegno unico figli a carico. Scopriamo quale ISEE serve e come fare il rinnovo.

Se mamma e papà sono separati o divorziati subentrano diverse problematiche relative alla richiesta di assegno unico e universale sui figli a carico. Ma si tratta di un caso molto diffuso, che ha sollevato diversi dubbi in merito al diritto all’assegno.

assegno unico figli a carico
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L’assegno unico universale è una misura indirizzata in favore delle famiglie con figli a carico. In realtà, si tratta dell’unione delle diverse detrazioni per i carichi di famiglia che confluiscono tutte all’interno dell’ANF.

La misura in questione è unica e omnicomprensiva, per questo motivo presenta delle situazioni di difficoltà quando i genitori sono separati o divorziati.

Per tale ragione, sono sorti diversi dubbi in merito al diritto a fruire dell’assegno e all’ISEE da presentare al momento della domanda.

Assegno unico figli a carico: come comportarsi in caso di separazione?

Quando i genitori si separano o divorziano, l’assegno unico spetta alla mamma o al papà che si fanno carico economicamente dei figli. Questa misura nasce come forma di tutela nei confronti dei figli. Pertanto, non rappresenta, in alcun modo, una erogazione in favore dei genitori.

Per questo motivo, è assolutamente sbagliato considerare l’assegno unico e universale sui figli una sorta di arrotondamento del proprio stipendio. E non è neanche un sussidio, dal momento che al raggiungimento del diciottesimo anno di età il figlio può decidere di incassare da solo l’assegno unico. Qualora si verificasse quest’eventualità, è necessario che vi sia il consenso da parte dei genitori che devono espressamente indicare questa scelta nella domanda per il beneficio.

In ogni caso, dal momento che l’assegno unico è una tutela nei confronti dei figli, è evidente che in caso di separazione dei coniugi il beneficio spetterà solo al genitore che convive con la prole.

In tale circostanza, l’ISEE da presentare al momento della domanda sarà quello del nucleo familiare in cui è inserito il figlio a cui spetta l’assegno unico. L’indicatore ISEE da presentare, dunque, è quello del genitore con cui il figlio risiede.

In questo caso, la situazione economica e patrimoniale dell’altro coniuge non incidono minimamente sull’importo dell’assegno.

Se i coniugi separati o divorziati hanno optato per l’affido congiunto, la normativa prevede l’erogazione ad entrambi dell’assegno unico, in misura pari al 50% per ciascun genitore.

ISEE e sussidio al 50%

Per i coniugi separati, che decidono di optare per l’affido congiunto, l’assegno unico sarà erogato al 50% per ciascun genitore. Tuttavia, in questo caso sorge un dubbio in merito alla presentazione dell’ISEE che dà accesso a sussidio.

La normativa prevede che, in un caso come quello sopra indicato, l’Isee da utilizzare sia quello del figlio, ovvero quello del nucleo familiare in cui è presente il figlio. In tal modo, l’INPS potrà stabilire l’importo dell’assegno in base al ISEE presentato.

Di conseguenza se il figlio decide di convivere con il genitore che ha il reddito più alto e l’indicatore ISEE più alto, l’altro coniuge percepirà un assegno inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ricevere se avesse presentato il proprio ISEE.

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