Bollette, non pagate i conguagli: decisione inaspettata

Attenti ai conguagli tariffari in bolletta, in quanto non devono essere pagati. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bollette conguaglio
Foto © AdobeStock

Frigorifero, riscaldamento, tv e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti, in effetti, gli apparecchi presenti nelle nostre case, che finiscono, inevitabilmente, per avere un certo impatto sul costo finale delle bollette di luce, acqua e gas. Spesso, in effetti, non ci facciamo caso, ma ogni qualvolta utilizziamo un dispositivo consumiamo energia.

Se tutto questo non bastasse, a far lievitare i costi delle bollette ci pensano i conguagli tariffari, che finiscono inevitabilmente per avere un impatto negativo sulle tasche di molte famiglie italiane. Proprio soffermandosi sui conguagli, però, bisogna prestare attenzione, in quanto, in alcuni casi, sono illegittimi. Ma per quale motivo? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bollette, non pagate i conguagli: la decisione della Cassazione stravolge tutto

Proprio come un orologio svizzero, le bollette giungono puntuali nelle nostre case, con tanto di importi da pagare e scadenze da rispettare. Varie sono le voci che compongono unna bolletta, tra cui alcuni conguagli che, come sottolineato dalla Cassazione, sono in realtà da considerarsi illegittimi. Ma per quale motivo e soprattutto di quali si tratta? Innanzitutto è bene ricordare che a partire dal 2013 le compagnie che forniscono acqua, luce e gas addebitano sulla bolletta i conguagli pregressi. Da quel momento, quindi, in molti si sono ritrovati a dover fare i conti con delle bollette più alte del solito per via della voce “partite pregresse“.

Quest’ultime fanno riferimento a conguagli di periodi precedenti ai trasferimenti dei servizi, quindi non direttamente imputabili al consumatore. Da quest’anno, però, qualcosa è cambiato. Attraverso l’ordinanza n. 17959/2021, infatti, la Cassazione ha dato ragione ad un consumatore, che si è ritrovato a dover fare i conti con un addebito extra sulla bolletta dell’acqua pari a 53,05 euro, a causa di “conguagli recuperi tariffari 2009-2011“. La società che gestisce il servizio idrico integrato ha quindi sottolineato di aver addebitato tali conguagli in virtù della delibera ARERA n. 643/2013. Quest’ultima, ricordiamo, aveva dato il via a numerose richieste di conguagli da parte dei gestori, che vantavano nei confronti degli utenti il recupero di somme inerenti i consumi precedenti al 2011.

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Tale meccanismo, però, in base a quanto deciso dalla Cassazione, è da considerarsi “illegittimo. Questo in quanto le modalità di recupero per compensare i mancati ricavi pregressi sono state giudicate in palese contrasto con il principio di non retroattività delle tariffe vigenti in materia. In particolare la sentenza della Corte di Cassazione sottolinea come “la Delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l’art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge“.

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