Se ricevo un premio aziendale per la mia produttività devo pagare anche le tasse? Escludendo contanti in nero, rispondiamo al quesito.
Prima di capire meglio come funzionano i premi aziendali occorre fare una distinzione tra bonus legati alla produttività del lavoratore e dunque al fatturato dell’azienda, e premi elargiti per altri motivi.
Quale premio fa parte della retribuzione del lavoratore – e dunque rientra nel calcolo Irpef, e quale invece è esente da tasse? Le differenze sono oggettive e le scopriamo nelle prossime righe. Un premio esente ai fini Irpef sarebbe la scelta migliore per agevolare davvero il lavoratore che non avrà carichi fiscali, ma anche per il datore di lavoro stesso. La normativa stabilisce molto chiaramente i confini tra un premio esente da tasse da quello che a tutti gli effetti rientra nella busta paga del dipendente.
Ne ha parlato anche l’Agenzia delle Entrate con una risposta ad un quesito posto da una società energetica. L’azienda voleva capire se una porzione della retribuzione variabile, collegata al raggiungimento di target aziendali collettivi, dunque premi, potesse essere esente dall’imposizione fiscale, per esempio attraverso la conversione in benefit. la risposta del Fisco.
L’Agenzia delle Entrate non è d’accordo con la richiesta dell’azienda perché, a suo dire, il premio corrisposto impedisce l’applicazione dell’esenzione fiscale, anche se l’importo stesso viene trasformato in un servizio o in un bene a vantaggio del lavoratore.
Secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), rientrano nel reddito imponibile tutti i valori, le somme e i benefici ricevuti dal dipendente nel corso dell’anno fiscale, indipendentemente dalla modalità con cui vengono erogati. E dunque anche i benefit, se legati al rapporto di lavoro, sono da considerarsi fiscalmente rilevanti. Ma ci sono delle eccezioni. Alcuni benefici, possono non essere sottoposti a tassazione, o esserlo in forma ridotta. Perché il premio rientri tra i benefit non imponibili, è necessario che non abbia un carattere retributivo o incentivante, ma sia destinato con finalità legate al benessere o alla fidelizzazione del personale.
Dunque i benefit che non dipendono dalle prestazioni individuali, ma sono erogati a favore di tutti i lavoratori di un’azienda o a categorie definite in modo oggettivo, possono godere del regime agevolato previsto dall’art. 51 TUIR. Alcuni esempi di esenzione: convenzioni sanitarie, corsi di formazione non legati alla produttività, servizi di trasporto, mense aziendali, rimborsi per spese scolastiche o per attività ricreative, offerti in modo collettivo e non individuale. Da ultimo il bonus giovani lavoratori per pagare l’affitto di casa. Quindi la trasformazione di un premio in un benefit non cambia la sua natura fiscale se non nei casi che abbiamo appena visto.
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