L’INPS ha chiarito quali sono le strutture che rientrano nel Bonus nido e che consentono l’erogazione del sussidio economico.
Il Bonus nido è un contributo economico riconosciuto alle famiglie con bambini iscritti presso gli asili nido pubblici e privati autorizzati. Permette di ottenere fino a 3.600 euro, a seconda dell’anno di nascita dei figli e del valore ISEE del nucleo familiare.
Di recente, sono state apportate modifiche significative ai requisiti di accesso al beneficio, ampliando il novero delle strutture ammesse. Con la Circolare n. 123/2025, l’INPS ha chiarito quando le spese sostenute dalle famiglie sono coperte. Analizziamo le ultime novità.
Il Bonus nido spetta se l’iscrizione è avvenuta presso “asili nido pubblici” e “asili nido privati autorizzati“. I primi sono le strutture gestite dalle Amministrazioni pubbliche e frequentate da bambini fino a 3 anni di età e il cui funzionamento è regolato dalle leggi nazionali, regionali e locali. I secondi, invece, sono le strutture la cui apertura e funzionamento sono autorizzati dalla Regione o dall’Ente locale competente, in seguito all’accertamento dei presupposti richiesti dalle norme nazionali e locali.
L’art. 6-bis del Decreto Legge n. 95/2025, convertito in Legge n. 118/2025, prevede una fondamentale precisazione sulla definizione di “asili nido“. Chiarisce, infatti, che a essi vanno equiparati i servizi educativi per l’infanzia elencati nell’art. 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1) e 3), del Decreto Legislativo n. 65 del 2017. Si tratta dei seguenti:
Rimangono esclusi dal Bonus nido tutti i costi affrontati per servizi che non rientrano nell’elenco aggiornato dell‘art. 6-bis del Decreto Legge n. 95/2025.
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