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Bonus ristrutturazioni 2025: 5 regole essenziali per il comodatario che vuole ottenere la detrazione

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Quando un immobile viene concesso in comodato gratuito, sorge spesso il dubbio su chi possa usufruire delle detrazioni fiscali in caso di ristrutturazione edilizia. La normativa, disciplinata dall’articolo 16-bis del TUIR, consente di beneficiare del bonus non solo al proprietario ma anche al comodatario, a precise condizioni.

Capire come funziona il meccanismo è essenziale per non perdere il diritto al bonus ristrutturazioni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in diverse circolari, che il comodatario può detrarre le spese se dimostra di avere titolo sull’immobile tramite un contratto registrato e se è intestatario di fatture e bonifici.

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In questi casi, la detrazione del 36% (o del 50% se prorogata) spetta interamente a lui, mentre il proprietario in regime forfettario resta escluso dal beneficio. Si tratta di una possibilità concreta per molte famiglie che intendono valorizzare un immobile destinato a uso gratuito di un parente stretto.

Detrazioni fiscali e comodato gratuito: cosa prevede la legge

La detrazione per ristrutturazioni edilizie consente di recuperare una parte delle spese sostenute per lavori come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Il beneficio, normalmente pari al 36% con un tetto massimo di 48.000 € per unità immobiliare, è stato più volte prorogato nella misura del 50% fino a 96.000 €.
L’articolo 16-bis del TUIR specifica che possono accedere alla detrazione non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali e chi detiene l’immobile in base a un titolo idoneo, come un contratto di comodato gratuito.
Il comodatario, per beneficiare della detrazione, deve:
– avere un contratto di comodato registrato all’Agenzia delle Entrate;
– risultare intestatario delle fatture relative ai lavori;
– effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante con il proprio codice fiscale;
– presentare, se necessario, le pratiche edilizie (CILA o SCIA) e la comunicazione ENEA.

Detrazioni fiscali e comodato gratuito – trading.it

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito più volte, ad esempio nella circolare n. 57/E del 1998 e in successivi interpelli, che il titolo di detenzione regolarmente registrato legittima il comodatario a detrarre, purché vi sia coincidenza tra chi sostiene la spesa e chi intende fruire del beneficio.

Documenti e adempimenti necessari

Per dimostrare il diritto alla detrazione, la documentazione deve essere completa e coerente. In particolare, servono:
– il contratto di comodato gratuito registrato, che attesti il titolo di detenzione;
– le fatture intestate al comodatario;
– i bonifici parlanti con indicazione del codice fiscale di chi paga e della partita IVA dell’impresa;
– eventuali autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune;
– la comunicazione ENEA per gli interventi che comportano risparmio energetico;
– la documentazione condominiale se i lavori riguardano parti comuni.

Il proprietario che si trovi in regime forfettario non può in alcun modo beneficiare della detrazione, perché questo regime fiscale non consente di utilizzare detrazioni IRPEF. Per questo motivo, intestare spese e pratiche al comodatario rappresenta la strada corretta.

Secondo i dati più recenti forniti dal MEF, circa il 10% delle pratiche di detrazione edilizia riguarda casi di detenzione non proprietaria, tra cui rientrano anche i contratti di comodato. Questo conferma la rilevanza pratica della disciplina e l’attenzione delle istituzioni a regolare con chiarezza tali situazioni.
In definitiva, il comodatario, purché rispetti i requisiti formali e sostanziali, può accedere senza problemi al bonus ristrutturazioni, alleggerendo il peso economico dei lavori e garantendo un miglior utilizzo del patrimonio immobiliare familiare.

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