Buoni fruttiferi: il parere della legge in merito alla spinosa questione

Riguardo i buoni fruttiferi postali è stata forse risolta una delle questioni più spinose relative alla propria gestione negli anni.

Buono fruttifero
Buono fruttifero (Adobe)

C’è una domanda che è certo più di un quesito per i diretti interessati. Una problematica si potrebbe dire che non è impossibile nasca nel corso della gestione di un buono fruttifero, gestione ovviamente considerata negli anni. Cosa succede nel caso in cui uno degli intestatari del buono stesso viene a mancare. Parliamo dei buoni fruttiferi recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”. Nel caso specifico sembra si sia trovata finalmente la risposta con l’aiuto della legge e di una attenta analisi in merito.

La Corte di Cassazione, trovatasi a deliberare in merito ad un caso in cui veniva posta all’attenzione della corte il caso specifico di cui sopra, ha stabilito che tutti i sottoscrittori del buono hanno pari titolarità in merito alla somma depositata e sui relativi eventuali interessi. La sentenza 8 giugno-13 settembre 2021 n. 24639 ha infatti stabilito che: “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento”

Buoni fruttiferi, cosa succede in caso di decesso: i pareri degli interessati

Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’associazione “Codici”, ha commentato in questo modo la sentenza della Cassazione: “Segna un punto importante in una vicenda complessa, che si trascina da anni. Ci siamo occupati di diversi casi in cui i risparmiatori ricevono meno di quanto previsto, ottenendo importanti vittorie presso l’Arbitro bancario finanziario. Ora si apre questo nuovo fronte – aggiunge Giacomelli – il nostro consiglio è quello di non arrendersi. Anche in situazioni all’apparenza intricate è possibile trovare una soluzione, magari grazie all’aiuto degli esperti che le associazioni di consumatori possono fornire”

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Il buono fruttifero, come si sa, è un prodotto emesso da Poste Italiane tramite la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), di proprietà dello Stato. Possono essere cartacei o digitali, e riportano la registrazione di un credito nei confronti di un determinato intestatario, gli intestatari possono essere fino quattro. “Il problema del riscatto in caso di decesso di uno degli intestatari sorgeva da un possibile contrasto con le norme sull’eredità – spiega Davide Zanon, segretario di Codici Lombardia -. Poste Italiane sosteneva l’impossibilità all’incasso del buono se non si presentava preventivamente il consenso degli eredi del cointestatario defunto. Questo problema nasceva dall’errata interpretazione della dicitura ‘con pari facoltà di rimborso presente sul buono, che si sosteneva indicasse che la riscossione doveva essere proporzionata al numero dei cointestatari. Il collegio ora, invece, ha chiarito che ciascuno dei cointestatari è libero di agire e riscattare il buono indipendentemente dagli altri“. La questione, al momento, sembra essere chiusa.

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