Caldo rovente, sì alla cassa integrazione se temperature al di sopra dei 35 gradi

Caldo eccessivo, l’Inps approva la cassa integrazione al di sopra dei 35 gradi. Le aziende disporranno della Cig anche per percepite bollenti condizioni termiche.

Non è solamente una questione prettamente ambientale, il caldo rovente protagonista di questa stagione estiva incide anche sulle circostanze di infortunio sul lavoro.

lavori caldo
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Inps e Inail sono già all’opera con il rilascio di una serie di direttive. Come detto, si è messo in conto l’affidamento alla cassa integrazione qualora le temperature oltrepassassero i 35° gradi. In quest’ottica, potrebbero bastare anche solo le temperature “percepite”. Il rischio sono le patologie da affaticamento termico.

Caldo asfissiante, ecco il vademecum sul lavoro

Il vademecum Inail è a disposizione sul portale web istituzionale. Per quel che concerne le prestazioni Cigo, dispensate in tal proposito dall’Inps, vengono predisposte le indicazioni che seguono:

  • La determinante ‘eventi meteo’ è appellabile dall’impresa anche nella circostanza di interruzione o restringimento dell’operato lavorativo per via delle temperature elevate.
  • In tal senso, le linee guida redatte nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 chiariscono come siano ritenute ‘elevate’, le temperature al di sopra dei 35° centigradi. Nondimeno, anche temperature al disotto del suddetto margine potrebbero essere vagliate atte ai fini dell’approvazione all’integrazione salariale, facendo riferimento non solamente alle temperature censite dai bollettini meteo ma anche a quelle ‘percepite’, solitamente più elevate alte rispetto a quelle reali, considerando poi la specifica varietà di lavoro in corso.

Il caldo incide su diverse tipologie di lavoro

Vi sono luoghi certamente meno protetti di altri, quindi lavori meno protetti di altri, si pensi a:

  • stesura del fondo stradale
  • ristrutturazione di esterni e tetti
  • attività di lavoro all’aperto che esigono vestiario protettivo
  • fasi lavorative che, perlopiù, hanno luogo in ambienti non protetti dal sole o che implichino l’uso di materiali o l’attuazione di operazioni che non reggono elevato calore.

Iter procedurale per l’istanza

Vi è in più la precisazione che la società, nell’istanza di Cigo e nel referto tecnico da allegare all’istanza, debba solamente segnalare i giorni di interruzione o di taglio dell’attività lavorativa. Specificando la tipologia di lavori specifica delle stesse giornate. Non vi è vincolo a certificazioni che attestino l’essenza della temperatura, né alla dispensa di bollettini meteo.

L’Inps, stando all’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che fa palese proibizione alle amministrazioni pubbliche di pretendere dal cittadino indicazioni e dettagli già in dote a organismi pubblici, si occupa difatti in maniera autonoma all’acquisizione di bollettini meteo e a stimare gli esiti sulla tipologia di lavoro in corso e in questione.

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