La NASpI non scatta automaticamente quando il lavoratore rifiuta un trasferimento troppo lontano. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, chiarisce che per ottenere l’indennità di disoccupazione servono dimissioni per giusta causa e un comportamento datoriale illegittimo. La sola distanza della nuova sede non basta a dimostrare la perdita involontaria del lavoro.
Chi presenta domanda di NASpI dopo aver lasciato il posto di lavoro per un trasferimento aziendale deve ora fare attenzione a un principio destinato a incidere su molte controversie. La recente decisione della Corte di Cassazione restringe infatti gli automatismi che negli ultimi anni avevano favorito il riconoscimento della disoccupazione anche nei casi di trasferimenti molto lontani dalla residenza del dipendente.
La questione riguarda soprattutto le ipotesi di dimissioni per giusta causa, dove il lavoratore sostiene di non poter continuare il rapporto a causa di una decisione aziendale ritenuta illegittima. Secondo i giudici, però, il disagio organizzativo non è sufficiente da solo. Occorre verificare se il datore abbia realmente violato le regole previste dall’articolo 2103 del Codice civile.
Il tema interessa migliaia di lavoratori coinvolti in cambi di sede, riorganizzazioni aziendali e trasferimenti improvvisi. La distanza superiore a 50 chilometri o i tempi di percorrenza oltre gli 80 minuti continuano ad avere un peso nelle regole INPS, ma non rappresentano più una prova automatica della giusta causa.
La decisione della Corte di Cassazione nasce da un caso relativo a un lavoratore trasferito da Genova a Catania. Dopo le dimissioni, la Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto alla NASpI valorizzando soprattutto la grande distanza dalla residenza.
L’INPS ha però impugnato la sentenza e la Cassazione ha accolto il ricorso, precisando che il giudice avrebbe dovuto verificare non solo la distanza geografica, ma anche la presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro.
Secondo l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, il lavoratore ottiene la NASpI solo se dimostra che il trasferimento non rispondeva alle esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dall’articolo 2103 del Codice civile.
La disciplina della NASpI collega il diritto all’indennità alla perdita involontaria del lavoro. Il decreto legislativo 22/2015 ammette il beneficio anche in presenza di dimissioni per giusta causa, ma solo quando la cessazione del rapporto dipende da circostanze imputabili al datore.
Nel caso del trasferimento, quindi, il lavoratore deve dimostrare che la prosecuzione del rapporto fosse diventata intollerabile anche solo temporaneamente.
La distanza della nuova sede rappresenta un elemento importante, ma non decisivo. La Cassazione chiarisce infatti che il trasferimento lontano non basta, da solo, a trasformare le dimissioni volontarie in disoccupazione involontaria.
Le regole INPS continuano a considerare rilevante il trasferimento verso una sede distante oltre 50 chilometri dalla residenza oppure raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.
Questo criterio, però, assume effetti diversi a seconda della modalità con cui termina il rapporto di lavoro.
Nella risoluzione consensuale collegata al rifiuto del trasferimento, la distanza può favorire l’accesso alla NASpI insieme agli altri requisiti previsti.
Nelle dimissioni per giusta causa, invece, il lavoratore deve dimostrare anche l’illegittimità del trasferimento e l’assenza delle ragioni organizzative richieste dalla legge.
La prassi INPS richiede che il lavoratore documenti la contestazione del comportamento datoriale. Non basta quindi indicare genericamente il trasferimento come motivo delle dimissioni.
Tra gli elementi utili rientrano:
La documentazione assume un ruolo decisivo perché dimostra la volontà concreta del lavoratore di opporsi a un trasferimento ritenuto illegittimo.
L’indennità di disoccupazione resta esclusa quando il lavoratore lascia il posto pur potendo continuare regolarmente il rapporto e il trasferimento risulta giustificato da esigenze aziendali legittime.
In questi casi, le dimissioni mantengono natura volontaria e non consentono l’accesso alla NASpI.
La decisione della Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che limita le interpretazioni estensive della disoccupazione involontaria. Le eccezioni previste dalla normativa devono infatti rientrare nelle ipotesi indicate dalla legge e non possono basarsi soltanto sul disagio personale o organizzativo del dipendente.
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