Contatori in comune? Il Superbonus 110% è a rischio: ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Per gli interventi con il Superbonus 110%  con  contatori in comune potrebbe esserci il rischio di non ottenere l’agevolazione: ecco i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Superbonus 110% in condominio anche senza amministratore
Superbonus 110% in condominio anche senza amministratore

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale per gli interventi su immobili che riguardino: l’efficientamento energetico, interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Tale agevolazione, è sicuramente una delle più richieste.

Infatti, secondo un rapporto di Enea che è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile le richieste per tale agevolazione nel solo mese di dicembre 2021 sono state oltre 95 mila, con un investimento di oltre 16,2 miliardi di euro. Tuttavia, il Superbonus 110% potrebbe essere a rischio per le unità immobiliari con contatori in comune: ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate in merito.

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Superbonus 110% a rischio con contatori in comune: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto da un contribuente che chiedeva chiarimenti in merito ad una determinata problematica riscontrata nella richiesta dell’agevolazione del Superbonus 110%. Infatti, tale contribuente  proprietario di un appartamento in una residenza turistica suddiviso in edifici separati e con accesso indipendente, ha presentato un’istanza.

Attraverso tale istanza, egli spiega che le utenze di energia elettrica e gas prevedono un “contatore a defalco” dove le spese vengono ripartite in base ai consumi. In pratica l’allaccio dei contatori è condiviso per la parte che va dall’allaccio condominiale fino al contatore a monte.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza presentata da tale contribuente attraverso l’interpello N.810 del 15 dicembre 2021, l’ente ha chiarito che:  con la “circolare 24/E del 2020, sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del
sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla  riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici […]nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi”. 

In ogni caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate tali interventi devono essere realizzati: “su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati). “

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Tuttavia, come chiarito al comma-1 bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente se possiede almeno 3 delle seguenti installazioni di proprietà esclusiva. Tra questi, infatti, troviamo:

  • impianto approvvigionamento idrico; 
  • impianto di gas; 
  • energia elettrica 
  • impianto di climatizzazione invernale. 

Siccome l’istanza è stata presentata da un contribuente la cui abitazione detiene in comune dall’interno fino all’installazione dei contatori un allaccio comune per acqua, energia elettrica e la fornitura di gas. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’abitazione non è da considerarsi “funzionalmente indipendente”. 

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