Versamenti e ritardi, novità: occhio alla segnalazione e quando scatta

Novità sul fronte versamenti e pagamenti con l’alert degli enti pubblici agli organi che controllano onde evitare fallimenti: di cosa si tratta

Versamenti e ritardi, novità: occhio alla segnalazione e quando scatta
Documenti (fonte foto: Pixabay)

C’è sempre grande attenzione sui diversi temi a livello economico che, come in questo caso e non solo, possono essere di rilevanza e di interesse per molti: novità sul fronte versamenti e pagamenti in ritardo con obblighi più stringenti per quanto concerne la gestione delle crisi per l‘organo di controllo che ritorna ad essere il destinatario delle segnalazioni dei crediti pubblici qualificati, Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Riscossione.

A spiegarlo nel proprio approfondimento è il Sole 24 0re che fa cenno a quanto stabilito dalla legge di conversione del decreto legge 152/2021, legge 233/2021 che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre e che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio del nuovo anno.

Si va ad integrare quanto previsto dal decreto legge 118/2021, con l’alert che resta comunque soltanto interna, si legge, con l’iniziativa di dare seguito alla procedura di composizione negoziata che spetta soltanto all’imprenditore, rispetto al Codice della crisi e dell’insolvenza, che è slittato al 2023.

Per quanto riguarda le segnalazioni, queste riguarderanno eventuali ritardi nei versamenti a proposito di contributi ed imposti; coloro che formano l’organo di controllo dovranno prendere visione delle informazioni e carpirne la capacità segnaletica circa la condizione della crisi.  Nel caso di un relativo versamento Iva in ritardo, questo può essere causato da una dimenticanza, ed il tutto può essere regolarizzato in modo semplice.

Nel caso di pagamenti omessi con cifre più alte, perdurante dopo 150 giorni, ad essere indicate sono complicanze e difficoltà più grandi che necessitano di una investigazione e di approfondimenti immediati.

Nel caso in cui vi sia una segnalazione, l’organo di controllo dovrà interrogare gli amministratori e fare richiesta di venire a conoscenza subito su quanto fatto e pensato per risolvere la questione, anche in ottica dati consuntivi e prospettici che dovrebbero emergere ed essere disponibili.

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Versamenti in ritardo e segnalazioni: cosa può fare l’organo di controllo

Tema dunque di grande interesse e rilevanza, quello in questione, con l’attenzione di molti che si focalizza proprio su un argomento di grande importanza, inerente alle segnalazioni che possono scattare nel momento in cui vi potrebbero essere ritardi nei versamenti.

Come si può infatti leggere su il Sole 24 ore, nel caso in cui quanto prodotto dagli amministratori non verrà giudicato sufficiente da parte degli organi di controllo, si andrebbe nella direzione del ricorso alla composizione negoziata o nella direzione di ulteriori strumenti utili ai fine della soluzione della difficoltà o della crisi. Allo stesso modo, potrà soltanto vigilare invece sul rispetto delle iniziative proposte e sulla relativa realizzazione di quest’ultime.

Qualora non vi sia reazione degli amministratori, si legge, dovranno essere intraprese da parte dell’organo di controllo delle iniziative che la legge consente e riconosce, che ai sensi dell’articolo 2309 del Codice civile, per i sindaci arrivano sino alla denuncia di gravi irregolarità.

L’articolo 30-sexies (decreto 152/2021), spiega Il Sole 24 ore, stabilisce che le segnalazioni prenderanno il via entro sessanta giorni, qualora si verificassero le condizioni seguenti.

Per Inps, ritardi maggiori di giorni 90 del pagamento i contributi per cifre maggiori del 30% rispetto all’anno precedente e ed euro quindicimila, ridotti a cinquemila qualora non ci siano dipendenti. Per Agenzia delle Entrate, il versamento non fatto del debito Iva che risulta dalle comunicazioni periodiche (articoli 21-bis, decreto legge 78/2019), nel caso in cui sia maggiore di euro cinquemila. Per agenzia della Riscossione, la presenza di crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati scaduti da un periodo di tempo maggiore di 90 giorni e con cifra maggiore di centomila, duecentomila o cinquecentomila euro, rispettivamente per imprese individuali, società di persone, altre società.

Facendo cenno alle altre novità, Il Sole 24 ore spiega che il decreto legge 152/2021 prevede che vi siano le info inerenti a Centrale rischi di Bankitalia, amministrazione finanziaria e previdenza sociale, sulla piattaforma telematica di accesso alla composizione negoziata.

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Ancora, i creditori qualificati potranno accedere alla documentazione che viene caricata dall’imprenditore durante la fase di ingresso alla procedura oppure in seguito; la piattaforma vedrà anche l’inserimento di un software gratis relativo all’effettuazione del test pratico di sostenibilità del debito e della perseguibilità ragionevole in merito al risanamento, art.3 decreto 118.

Ad ogni modo ed al di là di tutto, è opportuno ed importante approfondire tali questioni e confrontarsi con gli esperti del campo e del settore per chiarire ogni eventuale dubbio e conoscerne i dettagli e gli aspetti nel particolare.

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