Esonero contributivo, richieste di riesame e istruzioni: il nuovo messaggio INPS

L’INPS rende noto un’importante novità sull’esonero contributivo per l’esonero contributivo di alcune attività investite dalla crisi economica. 

Esonero contributivo INPS: richieste di riesame e istruzioni
Esonero contributivo INPS: richieste di riesame e istruzioni

Sulla piattaforma dell’INPS nella sezione “notizie”, oggi è stata pubblicato l’avviso inerente il messaggio INPS n. 96 del 10 gennaio 2021 che riguarda l’esonero contributivo per i settori del turismo, commercio, culturale, spettacolo e stabilimenti balneari. Il messaggio detta le prime istruzioni sull’applicazione della decontribuzione. La circolare INPS n. 169 dell’11 novembre 2021, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande considerando i nuovi codici ATECO che hanno diritto al beneficio.

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Esonero contributivo: richieste di riesame e istruzioni

Il messaggio INPS n. 96, sopra menzionato, comunica che le domande online trasmesse tra l’11 novembre e il 16 dicembre 2021, sono state elaborate. Quindi, l’Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parete dei datori di lavoro che hanno ricevuto l’accoglimento della richiesta di esonero. È possibile consultare l’esito delle domande inviate all’INPS, e l’importo riconosciuto a titolo di esonero, in calce ad ogni domanda inviata.

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Tuttavia, se il contribuente ritenesse che l’importo autorizzato come esonero, non è corrispondente a quanto spettante, il datore di lavoro può fare una richiesta di riesame dell’istanza. La domanda di riesame, che dovrà valutare l’ammontare dell’esonero,  dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del messaggio (dal 10 gennaio 2022).

La richiesta di riesame può essere proposta dal datore di lavoro, accedendo direttamente al portale delle agevolazioni al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”.

Il messaggio contiene tutte le istruzioni contabili e le modalità tecniche, per poter fruire dell’esonero contributivo. Si legge nella circolare n. 140/2021 che “l’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL”.

Fonte: Esonero contributivo: richieste di riesame e istruzioni UNIEMENS

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