Scatta l’obbligo del green pass per chi viaggia: sanzioni pesanti contro i “furbetti”

Dal 1° settembre bisogna esibire il tanto discusso “green pass” sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. La questione è “caldissima” e le polemiche imperversano…

Green Pass
Green Pass (Adobe)

Eccoci è arrivato il fatidico 1° settembre e con lui è scattato l’obbligo di “green pass” anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, per salire su aerei nazionali, treni ad alta velocità, traghetti, è obbligatorio mostrare il tanto discusso certificato verde per attestare che la vaccinazione è stata effettuata o esibire un tampone negativo nelle ultime quarantotto ore oppure dimostare la guarigione dalla malattia Covid – 19. Ma cosa succederà d’ora inpoi ai quei “furbi” che risulteranno sprovvisti di “green pass”?

Chi prova a fare il furbo rischia multe salatissime o addirittura una denuncia…

La questione dei “furbetti” riguarda principalmente i treni ad alta velocità Infatti su navi, aerei e bus i controlli vengono svolti al momento dell’imbarco e quindi non si potrà salire a bordo senza la certificazione verde. Sui treni a lunga percorrenza le verifiche verranno svolte a durante il viaggio: bisognerà mostrare il Qr code quando il personale di bordo passerà tra i viaggiatori per richiedere il biglietto.

I passeggeri che non saranno in grado di mostrare il “green pass” rischiano una multa il cui importo può andare dai 400 euro fino ai 1.000 euro. Inoltre saranno obbligati a recarsi in una zona isolata del treno e poi a scendere alla prima fermata disponibile ed essere affidati a pubblici ufficiali che stabiliranno il tipo di sanzione.

Ma andrà molto peggio a chi avrà la brillante idea di falsificare i dati (tipo data falsa del certificato di guarigione, di un tampone o addirittura “green pass” di un’altra persona), se infatti colto in fragrante potrà essere denunciato.

Da queste misure restano esclusi gli under 12 e coloro che non si sono potuti vaccinare per motivi di salute, motivi che devono essere comunque certificati da un medico.

E i locali pubblici rischiano la chiusura per mancato controllo

I gestori dei locali che non controlleranno il possesso del “green pass” rischiano ora una multa che può andare da 400 euro fino a 1.000 euro e, in caso di violazione ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi, “l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”: è quello che impone la circolare emessa dal Viminale sulle norme da seguire. Il gestore, per fare chiarezza, quindi deve essere punito se non chiederà al cliente il “green pass“ all’ingresso del locale ma non verrà ritenuto responsabile della presentazione di eventuali false certificazioni , a meno che non ci siano delle  incongruenze palesi nella certificazione esibita.

Ma perché i dipendenti che lavorano sui treni non hanno l’obbligo di vaccinazione?

Ma accanto a queste sacrosante restrizioni ci sono cose che ancora non quadrano per quanto riguarda soprattutto alcune categorie di lavoratori. In particolare il personale ferroviario, che lavora sui treni (capitreno, personale di bar e ristorante…), non viene richiesto, paradossalmente, di avere il “green pass”.

Infatti per i diecimila dipendenti che lavorano sui convogli, dipendenti diretti o indiretti, il decreto legge promulgato lo scorso 6 agosto non prevede alcun obbligo. Quindi le aziende del settore non hanno i mezzi legali per poter obbligare i propri dipendenti ad immunizzarsi, né a fare il tampone. Risulta invece obbligatoria la mascherina. Nella stessa strana condizione si trovano anche i camerieri, i ristoratori, i dipendenti che operano agli sportelli degli uffici pubblici e delle banche.

Per eliminare questa anomalia servirebbe quindi un decreto che imponga a tutti coloro che operano  a contatto con il pubblico l’obbligo dell’orami famoso certificato verde.

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