Buoni postali: mpedimento al rimborso, calcolo del valore e riscossione anticipata

Tramite i BFP si possono investire i propri risparmi acquistando titoli di credito, che prevedono il rimborso del capitale a scadenza, rivalutato degli interessi in base al prodotto sottoscritto.

Il sottoscrittore deve fare attenzione però alla differenza tra la maturazione degli interessi e il capitale finale.

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I Buoni Fruttiferi postali sono infatti investimenti a medio e lungo termine; si va da un minimo di 4 fino a un massimo di 20 anni. Per ottenere il massimo rendimento a cui il Buono è destinato è necessario tenere l’investimento fino a scadenza.

È possibile perdere denaro riscuotendo in anticipo l’investimento sui buoni fruttiferi postali? Tutte le tipologie di Buoni fruttiferi postali garantiscono il rimborso del 100% del capitale sottoscritto, non è perciò possibile, a meno di fallimento dell’istituto emittente, ottenere meno di quanto si aveva investito. Esiste comunque una perdita rispetto al valore finale dell’investimento. Tutti i Buoni distribuiscono gli interessi solo al momento del rimborso, sia esso anticipato o a scadenza, a patto che il rimborso avvenga dopo il periodo in cui cominciano a maturare interessi.

Se il Buono viene rimborsato durante il periodo in cui non si ha accumulato nessun interesse si riceve unicamente il capitale investito. Per esempio, il classico buono fruttifero postale ordinario; durata 20 anni e rendimento fisso crescente maggiorato ogni anno, parte da un interesse iniziale dello 0,05% che matura però solo dopo il primo anno. Gli interessi, quindi, vengono riconosciuti dopo il primo anno e sono garantiti ogni biennio.

Come faccio a calcolare il valore di rimborso del buono in mio possesso?

Per calcolare il valore del rimborso di un Buono Fruttifero Postale vi sono i fogli Informativi disponibili per i Buoni emessi dal 28 dicembre 2000. Qui sono riportati i coefficienti di capitalizzazione. Il valore di rimborso è il prodotto tra l’importo del Buono sottoscritto e il coefficiente di capitalizzazione corrispondente.

Per i buoni sottoscritti prima del 28 dicembre del 2000 è possibile visionare lo sviluppo dei valori di rimborso sul sito di Poste.it nonché su quello di Cassa depositi e prestiti nelle sezioni dedicate al calcolo dei rendimenti.

Posso evitare che il cointestatario del buono lo vada a rimborsare senza che io ne sia a conoscenza?

Naturalmente ciò è stato previsto ed è infatti possibile impedirlo notificando in anticipo un’opposizione di rimborso in qualunque ufficio postale o mediante notifica di un ufficiale giudiziario.

Per i Buoni fruttiferi postali emessi fino al 27 dicembre 2000 ciò è possibile esclusivamente da parte di ciascuno degli intestatari nel caso di Buoni emessi a favore di più persone. In alternativa da parte dei rappresentanti legali o da parte di ciascun coerede nel caso di Buoni intestati o cointestati a persone defunte. Il pagamento del Buono resta bloccato fino a revoca dell’opposizione da parte di chi l’ha effettuata o su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Per i Buoni fruttiferi postali emessi successivamente non è più possibile l’opposizione al rimborso formulata da uno dei cointestatari che abbia pari facoltà di riscossione o da altri aventi diritto. Il rimborso di tali Buoni, sia cartacei che dematerializzati, può comunque essere impedito; questo mediante un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ordini a Poste la sospensione del pagamento.

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