Liquidazione TFS – TFR | In questi casi spetta anche l’indennità sostitutiva di preavviso

Non tutti sanno che spetta l’indennità sostitutiva di preavviso insieme alla liquidazione del TFS – TFR in determinati casi.

Liquidazione TFS - TFR | Spetta anche l'indennità sostitutiva di preavviso
Liquidazione TFS – TFR | Spetta anche l’indennità sostitutiva di preavviso

Il Codice civile all’articolo 2122 stabilisce che quando un rapporto di lavoro si risolve a causa della morte del lavoratore, gli eredi hanno diritto oltre alla liquidazione del trattamento di fine servizio o fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva di preavviso. Tale indennità risulta dalla somma di due elementi: il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso.

Liquidazione TFS – TFR | Spetta anche l’indennità sostitutiva di preavviso

L’indennità sostitutiva di preavviso è riconosciuta al coniuge, ai figli se erano a carico fiscalmente del lavoratore al momento della morte. Anche ai pareti entro il terzo grado di parentela e gli affini entro il secondo grado.

La legge tutela tale diritto di erogazioni, in quanto si tratta di un diritto proprio e non di un diritto a titolo di successione per causa di morte. Tali somme, in quanto devolvibili, sono escluse dall’asse ereditario. Di conseguenza, al fine dell’erogazione delle somme dovute bisogna presentare la documentazione attestante il diritto a percepire le somme maturate dal lavoratore e il certificato di morte. Liquidazione TFS – TFR | Se muore il lavoratore a chi spetta e in quale quota

Il TFR e l’indennità sostitutiva di preavviso spettano all’ex coniuge anche in caso di divorzio o separazione, a condizione che non si sia risposato e che sia titolare di un assegno di mantenimento di divorzio. In effetti, rispecchia le pensione di reversibilità.

Nello specifico spetta una percentuale del 40% dell’indennità riferita al fattore temporale in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

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Il datore di lavoro è obbligato al pagamento

Il datore di lavoro deve comunicare agli interessati le somme spettanti, in caso il datore di lavoro non effettui la comunicazione. Gli aventi diritto possono farne richiesta con inviando una raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro, in cui chiedono le indennità maturate e il trattamento di fine rapporto.

Da considerare, che l’indennità sostitutiva di preavviso e il trattamento di fine rapporto sono assoggettati a “tassazione separata” secondo l’articolo 19 del TUIR.

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