Permessi 104, se non si usufruiscono si sommano? La risposta dell’INPS

La Legge 104 offre molte agevolazioni ai lavoratori disabili, tra questi i permessi dal lavoro retribuiti. Vi sono però da rispettare le modalità di fruizione.

permessi 104
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In caso di un lavoratore disabile o di un lavoratore che deve assistere un familiare invalido e con la Legge 104, è possibile assentarsi dal luogo di lavoro. Il numero di permessi retribuiti è maggiore e più flessibile rispetto a quello dei lavoratori completamente abili. A seconda del tipo di lavoro svolto e dell’orario, sono previste diverse ore/giorni da usare durante il mese. Ricordiamo che possono sfruttare questi benefit solamente i lavoratori dipendenti; i disabili con grado di disabilità grave; i genitori di figli con grave disabilità e in generale i parenti stretti fino al terzo grado. Invece un lavoratore autonomo, chi lavora in smart working; gli addetti ai lavori domestici e familiari; i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, (né per se stessi né in qualità di caregiver) non possono beneficiare dei permessi. Ci sono delle situazioni in cui, però, un lavoratore può avere dei dubbi in merito alle modalità di fruizione.

Permessi 104, sono cumulabili?

Innanzitutto, diciamo che se un lavoratore disabile non si prende i permessi retribuiti non rischia di perdere il beneficio. Può usarli o meno a seconda delle sue esigenze. Per perdere questo diritto, è necessario che l’INPS riveda la pratica di disabilità e, magari con un accertamento a sorpresa, decida che non sussistono più le condizioni. Inoltre, come specificato nel sito ufficiale dell’INPS, son previsti: “permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore; tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.”

Per quanto riguarda invece i genitori, “anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa di: tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore; prolungamento del congedo parentale; permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

Infine, se durante un mese non si sono usati i permessi retribuiti, il monte ore o giorni non va ad accumularsi con quello del mese successivo. Dunque, il numero di ore o giornate retribuite sarà il medesimo.

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