Pignoramento casa, auto e conto corrente: attenzione, in questi casi è irregolare

 casaBasta un piccolo errore per rendere irregolare il pignoramento di casa, auto e conto corrente. Ma non tutti conoscono questi dettagli, che fanno la differenza.

Secondo le leggi attualmente in vigore, è possibile opporsi al pignoramento dei propri beni immobiliari e mobiliari, nel caso in cui sia presente un errore di forma o di contenuto nei documenti inviato dagli organi competenti.

Pignoramento casa, auto e conto corrente: attenzione, in questi casi è irregolare

Il pignoramento è l’atto con il quale viene dato il via all’espropriazione forzate dei beni di un debitore. Il pignoramento, infatti, è l’atto finale di con il quale il creditore cerca di far valere i propri diritti nei confronti del debitore.

Lo scopo del pignoramento è quello di vincolare alcuni beni del patrimonio immobiliare o mobiliare del debitore, che potrebbero essere utili a soddisfare il diritto di credito del creditore. Quando viene disposto il pignoramento, i beni del debitore sono sottoposti ad un vicolo giuridico, che ne impedisce lo scambio ma non il loro utilizzo.

Pertanto, il debitore ha la possibilità di disporre materialmente dei beni come meglio crede. Il suddetto vincolo giuridico può essere disposto per case, auto e depositi di denaro. Tuttavia, è sufficiente un piccolo errore di forma o di contenuto affinché il pignoramento sia considerato irregolare.

Pignoramento casa, auto e conto corrente: quando può essere bloccato

Esistono diversi metodi per bloccare il pignoramento. Uno di questi prevede di trovare un accordo con il creditore. Così facendo è possibile risparmiare sui tempi e sui costi relativi alla risoluzione che verrebbe con la procedura esecutiva.

In ogni caso, così come stabilito dall’articolo 615 del codice di procedura civile, ogni debitore ha la possibilità di effettuare l’opposizione all’esecuzione del pignoramento.

Quest’opzione è possibile nel caso in cui il debitore decida di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata, prima ancora che questa sia iniziata.

La procedura può avvenire presentando un’opposizione al precetto, con citazione davanti al giudice competente. In questo caso, è compito del giudice verificare la presenza di gravi motivi che determinano la sospensione su istanza di parte dell’efficacia esecutiva del titolo.

Se il diritto è contestato solo parzialmente, il giudice ha la possibilità di procedere alla sospensione dell’efficacia esecutiva solo in relazione alla parte con testata.

Se l’opposizione avviene quando l’esecuzione è già iniziata, il debitore la possibilità di presentare ricorso al giudice dell’esecuzione stessa, che fissa un’udienza di comparizione delle parti.

Infine, se l’atto di opposizione avviene quando i beni pignorati sono già stati venduti o assegnati, la legge ammette la possibilità per il debitore di agire solo nel caso in cui dimostri di essere stato impossibilitato a presentare l’opposizione all’esecuzione.

La normativa in vigore ammette un ritardo nella presentazione dell’opposizione per cause di forza maggiore o per fatti sopravvenuti.

Quando il pignoramento casa è irregolare?

La legge stabilisce l’irregolarità di un atto di pignoramento in tre specifici casi:

  • L’inefficacia, l’inesistente o la nullità del titolo esecutivo
  • L’impignorabilità del bene
  • L’inesistenza del diritto in relazione al quale si richiede tutela.

Un pignoramento può essere definito inefficace, irregolare o nullo se l’atto è eseguito in seguito ad un precetto non regolarmente notificato.

In tal caso deve essere disposta l’estinzione del pignoramento.

Inoltre, così come è stato stabilito da una recente ordinanza del tribunale di Palermo: se si verifica un vizio di notifica del precetto, il debitore ha la possibilità di attivarsi per evitare che la procedura esecutiva abbia inizio.

Secondo quanto disposto dall’articolo 514 il codice civile, alcuni beni non possono essere pignorati perché rappresentano un elemento fondamentale per il diritto alla vita e alla dignità della persona.

La legge ha stilato una lista di beni appartenenti sia al patrimonio immobiliare che al patrimonio mobiliare per i quali non è possibile disporre il pignoramento.

Rientrano in questa categoria:

Gli oggetti sacri

  • La biancheria
  • I viveri
  • I combustibili necessari per il sostentamento di un mese
  • Le armi e tutti i beni che Il debitore ha l’obbligo di detenere per ragioni di pubblico servizio
  • Gli animali da compagnia tenuti in casa.

Infine, una delle più gravi mancanze riguarda il titolo esecutivo. Di fatto, nel caso in cui questo dovesse mancare il pignoramento può dirsi illegittimo e privo di fondamento.

Impostazioni privacy