Poste Italiane: le decisioni sui Buoni Fruttiferi e le novità sulla PostaPay

I BFP sono prodotti di investimento e risparmio molto diffusi e altrettanto diffuse sono le carte prepagate di Poste Italiane.

Le novità sui BFP e sulla PostePay riguardano quindi milioni di consumatori e piccoli risparmiatori.

dubbi Poste Italiane
Stock.Adobe

Per quanto riguarda queste ultime si conferma l’approccio responsabile in materia di sostenibilità ambientale di Poste Italiane. La società postale e finanziaria vuole convertire i materiali delle carte fisiche sostituendole con altri materiali. Le PostePay realizzate in plastica saranno in questi anni fatte di materiali ecosostenibili.

Quelle di Poste Italiane sono le carte prepagate più diffuse in Italia; la strategia della società è quella di tagliare il traguardo di 20 milioni di carte ecosostenibili entro il 2025 a promozione delle politiche ESG promuovendo la sostenibilità ambientale.

Poste Italiane e i Buoni Fruttiferi Postali scaduti e prescritti approfittando della legislazione durante i lockdown

L’approccio è invece meno trasparente e responsabile in tema delle decisioni riguardanti i Buoni Fruttiferi Postali. Questo prodotto di investimento è particolarmente vantaggioso per l’assenza di costi o commissioni di collocamento e rimborso, ed è caratterizzato da una tassazione agevolata.

Al momento tuttavia sorgono alcuni problemi in relazione alle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in risposta alle istanze dei risparmiatori. Ci riferiamo in particolare ai provvedimenti n. 10575/2022 del 14 luglio e n. 10998/2022 del 21 luglio scorso.

I Buoni Fruttifero sottoscritti durate lo stato di emergenza per il Covid possono presentare problemi? È ciò che sembra emergere dai provvedimenti dell’ABF che ha fatto riferimento al DL n. 34 del 2020. In quella circostanza il Governo aveva preveduto alla possibilità di firmare a distanza alcuni buoni fruttiferi postali a causa del lockdown.

Il periodo compreso tra il 5 maggio del 2020 fino al termine dello stato di emergenza per Covid. Ha reso possibile l’accettazione del contratto con modalità telefonica e disposto in materia di tempistiche di incasso dei buoni fruttiferi postali posticipate durate tutto lo stato di emergenza. Motivazioni ti tipo organizzativo e sanitario che una volta cessate hanno messo in luce alcune incomprensioni per quanto riguarda il prolungamento dello stato di emergenza compreso tra il 31 luglio 2021 e il 31 marzo 2022.

I buoni scaduti erano esigibili entro i due mesi posteriori al termine dello stato emergenziale.

Secondo la norma i buoni scaduti erano esigibili entro i due mesi posteriori al termine dello stato emergenziale. Ogni richiesta di rimborso ha così atteso la fine di questa senza considerare che le regole di tutela del risparmiatore e dei lavoratori disposte a causa del covid erano cessate in questo frangente temporale.

Una mancanza che ha creato problemi interpretativi e ha dunque reso opportuno l’intervento dell’ABF. Quest’ultimo, ha deliberato che la mancata menzione della norma di tutela nel Decreto legge relativo all’ultima proroga dello stato di emergenza, deve essere intesa come la sua esclusione. Ciò ha causato la prescrizione effettiva per i buoni scaduti non riscossi per il periodo successivo al 31 luglio dello scorso anno.

La volontà del legislatore di un’applicazione permanente dell’art 34 contenente la deroga alla prescrizione sembra così non essere più finalizzata alla tutela delle parti coinvolte ma più a un problema essenzialmente organizzativo. Cessato questo secondo l’ABF cessano così anche le deroghe per gli investitori.

Secondo i giuristi che hanno criticato la decisione, se il legislatore avesse voluto impedire l’applicazione dell’art. 34 al periodo posteriore al 31 luglio 2022, avrebbe dovuto varare una disposizione ad hoc di abrogazione o sospensione dell’efficacia.

Impostazioni privacy