Requisiti anticipo TFR per congedo parentale e malattia del figlio: importi e domanda

Quali sono i requisiti anticipo TFR per congedo parentale e malattia del figlio? Scopriamo tutti sugli importi e le modalità per effettuare domanda.

Il trattamento di fine rapporto può essere richiesto in maniera anticipata dal lavoratore in specifici casi di necessità. Infatti, affinché il dipendente abbia diritto ad ottenere una quota del TFR accantonato dall’azienda, occorre che vengono rispettati dei requisiti e che ci siano delle motivazioni valide.

Requisiti anticipo TFR
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Tra le motivazioni che possono spingere un lavoratore ad avere bisogno di liquidità e, dunque, a chiedere un anticipo del TFR, sono incluse le spese sanitarie per sé stesso e per un figlio a carico.

In tali circostanze, la legge ammette che il dipendente possa accedere al 70% della somma accantonata dal datore di lavoro, per affrontare i periodi di congedo parentale e malattia del figlio.

Requisiti anticipo TFR: di cosa si tratta

Per poter richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto, è necessario che il lavoratore sia in possesso di specifici requisiti relativi all’anzianità di servizio. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, infatti, affinché un dipendente possa accedere ad una quota del TFR accantonato dall’azienda. è necessario che abbia maturato 8 anni di anzianità di servizio.

Inoltre, per ottenere una parte del trattamento di fine rapporto occorre che la domanda sia corredata da motivazioni serie. In particolare, il lavoratore è tenuto a fornire la documentazione necessaria che attesti l’effettiva esigenza di liquidità.

In questo modo, egli potrà dimostrare di rientrare nelle casistiche previste dalla normativa, secondo la quale è possibile chiedere l’anticipo TFR per:

  • Acquistare la prima casa per sé stessi o per un figlio maggiorenne
  • Affrontare spese di ristrutturazione dell’abitazione principale
  • Sostenere spese mediche per la malattia del lavoratore o di un figlio a carico.

È dunque chiaro che i genitori, che devono assentarsi dal lavoro per assistere il figlio malato, rientrano nelle casistiche sopradescritte. Dopotutto, i genitori che sono lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro usufruendo del cosiddetto congedo parentale. Durante il suddetto periodo, il dipendente percepisce solo una parte dello stipendio che corrisponde al 30% dell’importo complessivo.

Per questo motivo, la legge riconosce al lavoratore dipendente la possibilità di compensare la riduzione delle entrate, dovuta all’assenza dal lavoro, attingendo risorse e liquidità dal TFR. A questa possibilità possono accedere solo i dipendenti che hanno maturato un’anzianità di servizio di almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla legge, il pagamento anticipato del trattamento di fine rapporto può avvenire una sola volta nell’arco dell’intera carriera lavorativa.

Dunque, il genitore che effettua la richiesta durante il congedo parentale, ha diritto al massimo il 70% del TFR accantonato fino a quel momento.

Fermo restando che il datore di lavoro gode della facoltà di rifiutare la richiesta, in virtù dei limiti relativi all’erogazione del TFR. Di fatto, ogni azienda ha la possibilità di erogare l’anticipo del TFR nei limiti del 10% degli aventi diritto e comunque del 4%, in base al numero totale dei dipendenti.

Come fare richiesta di anticipo trattamento fine rapporto

Il lavoratore che ha bisogno di liquidità, per le motivazioni sopra descritte, può fare richiesta di anticipo TFR direttamente al datore di lavoro. Nella richiesta deve essere indicata la percentuale desiderata, ricordando che la quota più alta equivale a 70% del TFR maturato fino a quel momento.

Alla domanda dovranno essere allegate le documentazioni necessarie, che giustificano la richiesta.

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