Superbonus: attenzione si rischia di perdere i bonus fiscali se manca questo documento

Per non perdere i bonus edilizi, in particolare il Superbonus, bisogna fare molta attenzione ad un documento che se non presentato in modo corretto fa perdere i benefici. 

In effetti, il superbonus in questi giorni fa parlare molto di sé, tanti i dubbi su come comportarsi con la cessione dei crediti e sui prezzi da mettere in pratica per la congruità dei costi.

Superbonus: attenzione si rischia di perdere i bonus fiscali se manca questo documento
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A chiarire la situazione, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (Cnce) in merito al “worker pass” il certificato di congruità che se non redatto in modo corretto, rischia di far perdere le agevolazioni legate ai bonus edilizi. Un altro chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate in merito alla cessione dei crediti nelle Faq pubblicate sul sito ministeriale. Analizziamo nel dettaglio quali sono i chiarimenti e a cosa fare attenzione.

Superbonus e Bonus edilizi: i prezzi del nuovo allegato ‘A’ non coprono i costi reali

Superbonus: attenzione si rischia di perdere i bonus fiscali se manca questo documento

La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (Cnce) ha aggiornato le Faq che pubblica sul proprio portale a disposizione dei cittadini. Nelle risposte il Cnce ha chiarito alcuni aspetti sul “worker pass” (attestato di congruità). In effetti, ha chiarito l’importanza di tale certificato e la mancanza determina, in via indiretta, la perdita dei bonus fiscali, in merito alle detrazioni.

Superbonus con più condomini: attenzione ai limiti perchè si rischia di perdere il beneficio

Il decreto legge n. 476 del 2021 all’articolo 5, comma 6, detta che: “in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc online“.

Inoltre, la Commissione, precisa anche che la “congruità della manodopera” deve essere calcolata riferendosi all’importo minimo in base al costo della stessa manodopera per realizzare un’opera edile. Sempre considerando il diverso tipo di lavorazione e le diverse tipologie di imprese presenti nel cantiere.

Se tale importo non si raggiunge al termine dei lavori, la cassa edile o edilcassa, dovrà verificare l’eventuale presenza di costi di manodopera aggiuntivi rispetto a quelli registrati. Se nel caso anche questa verifica non consente di raggiungere l’importo minimo della manodopera, l’onere della differenza della manodopera tra l’importo raggiunto e quello minimo, dovrà essere versato dall’impresa, per poter ottenere il certificato di congruità (worker pass).

Asseverazione bonus edilizi

Nel frattempo si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Transizione Ecologica che contiene i nuovi prezzi massimi di costo agevolabili. I limite dei costi agevolabili consente di ottenere l’asseverazione sulla congruità dei costi.

Tale documento è indispensabile per accedere ai bonus edilizi. Il nuovo elenco prevede 34 voci e identifica un incremento generale di circa il 20% per tutti i casi, ad eccezzione per il cappotto termico nelle zone più fredde, in questo caso l’aumento è del 30%. Per l’entrata in vigore è prevista una fase di transizione di trenta giorni.

Cessione dei crediti

In merito alla cessione dei crediti dei bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate, ha redatto un documento in occasione dell’audizione in Commissione Bilancio in Senato. Il documento riporta alcune precisazione sulle misure per contrastare le frodi in merito alle cessioni dei crediti riferiti ai bonus edilizi, in riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 4/2022.

Nello specifico, il documento evidenzia che la concessione per i crediti alla data del 17 febbraio 2022, sono già stati sottoposti a sconto in fattura o cessione credito. Pertanto, possono solo formare oggetto di un solo ulteriore trasferimento in data 18 febbraio 2022.

In effetti, la normativa opera in relazione ai crediti ceduti, per i quali si è effettuato regolarmente l’adempimento della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Infine, si sottolinea come prima del  17 febbraio 2022 il numero di cessioni è limitato, in quanto si colloca nel periodo transitorio. Questa interpretazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate, nelle Faq pubblicate il 3 febbraio 2022 in merito alla specifica casistica.

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