Superbonus 110%, attenti a questi aspetti: domande e risposte

Chiarimenti sul Superbonus in condominio e differito del fattore temporale tra parti comuni e lavori eseguiti nelle unità immobiliari.

Superbonus: fattore temporale degli interventi su parti comuni e unità immobiliari
Superbonus: fattore temporale degli interventi su parti comuni e unità immobiliari

La Direzione Regionale Entrate dell’Emilia Romagna con la risposta all’interpello n. 909-1875 del 2021 conferma il disallineamento temporale. Nel caso esaminato riguarda il fattore temporale degli interventi del Superbonus effettuati in condominio, sulle parti comuni e quelli effettuati sulle singole unità immobiliari facente parte dell’edificio.

Superbonus: fattore temporale degli interventi su parti comuni e unità immobiliari

Il caso esaminato dalla DRE riguarda due comproprietari con quote di proprietà rispettivamente del 60 e 40% di uno stabile composta da tre unità con categoria A/3 e un box auto con categoria C/6. Le quattro unità fanno parte dello stesso stabile e condividono le parti comuni e il tetto. Le tre abitazioni hanno ingressi indipendenti con accesso in comune dal giardino, hanno impianti di riscaldamento e approvvigionamento del gas con contatori individuali e indipendenti. Invece, l’impianto idrico è in comune per tutte le tre unità immobiliari, inoltre, l’impianto elettrico è separato per ogni unità ma prevede un solo contatore tra due unità. Una sola unità A/3 con annesso C/6 ha un contatore elettrico separato dalle altre unità.

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Il quesito posto all’attenzione della DRE

Il quesito esaminato dall’Agenzia riguarda un proprietario che intende effettuare interventi trainati  su due unità immobiliari A/3. Mentre un altro proprietario intende eseguire interventi sulla terza unità immobiliare A/3 incluso il box C/6. Lo stabile si trova in zona sismica e climatica classificata come D. Bonus mobili, Superbonus e cambio infissi: un nodo da sciogliere per ottenere la maxi detrazione

I proprietari hanno posto le seguenti domande:

1) qual è la scadenza per eseguire i lavori in Superbonus 110?

2) il limite da considerare per le 2 unità immobiliari si riferisce alla persona fisica o agli immobili in comproprietà?

Risposta alla prima domanda: scadenza degli interventi trainanti e trainati previsti per il Superbonus

Il parere dell’Agenzia, in base alla normativa vigente, precisa che l’istante potrà usufruire del Superbonus 110%, se sono presenti i requisiti previsti dalla legge, nel modo seguente:

a) sulle parti comuni dello stabile, per interventi trainanti e trainati, le spese al 30 giugno 2022 dovranno superare il 60% della spesa complessiva, quindi, in questo caso si possono effettuare entro il 31 dicembre 2022. Diversamente il termine ultimo da considerare è il 30 giugno 2022.

b) gli interventi trainanti sulle singole unità immobiliare devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate cita la questione sollevata di recente in sede parlamentare: “Atto Camera – Mozione 1/00547 presentata il 18.11.2021, dove per quanto qui interessa si richiede di “esplicitare anche mediante apposite iniziative normative, che negli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell’articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio”.

Risposta alla seconda domanda: limite ed edificio in comproprietà

L’Entrate chiariscono che il limite di due unità immobiliari è sempre riferito alla persona fisica e non agli immobili posseduti.

Questo significa che ogni persona fisica può accedere agli interventi che danno diritto al Superbonus 110% per le spese sostenute al massimo su due unità immobiliari.

In riferimento alla comproprietà, la Commissione Finanze alla Camera, è già intervenuta con una precedente interrogazione, n. 5-06630 del 15 settembre 2021.

Inoltre, l’Agenzia precisa che le persone fisiche possono accedere al Superbonus limitatamente agli interventi di efficientamento energetici realizzati al massimo su due unità immobiliari. Quindi, nel caso esposto, se una persona fisica ha già fruito del Superbonus su due unità immobiliare, in riferimento ad interventi di efficienza energetica, non potrà fruire di interventi di riqualificazione energetica su un altro immobile in cui risulti comproprietario al 50%.

È possibile scaricare qui il parere della DRE:  Superbonus condominio risposta interpello n 909_1875 del 2021

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