Superbonus, le falle nella normativa mettono a rischio l’agevolazione al 110%, ma la soluzione c’è

Le zone grigie non mancano, quando si tratta di Superbonus non mancano escamotage.

L’Agenzia delle Entrate avverte come l’assegnazione residenziale avvenga alla conclusione dei lavori. Sebbene, non debba serbarsi per l’intera tempistica della decurtazione.

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I presupposti per ricevere la detrazione, del resto, non devono perdurare per l’intera durata della fruizione del bonus.

Superbonus, verifiche sulla destinazione d’uso

Si presentano periodi ben distinti nel corso dei quali, per dirne una, si potrà verificare l’esatta destinazione d’uso o la somma delle unità immobiliari strutturanti il complesso in esame. A seguire la fattispecie potrà variare senza imbattersi nell’annullamento dell’agevolazione.

Insomma, attestandosi alle disposizioni degli articoli 119 e 120 del Decreto Rilancio si dormiranno sonno tranquilli. La detrazione sarà tutelata.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tramite la circolare 23/E/2022, come si possa perdere il Superbonus solamente in casi di uso alterato della facilitazione.

Superbonus e cambio di destinazione d’uso degli immobili

L’Agenzia ha pure chiarito, stavolta con la Circolare 30/E/2020, come siano incluse al Superbonus quote investite per operazioni su immobili che solo alla conclusione dei medesimi saranno adibiti ad abitazione. Per percepire il Superbonus sarà essenziale che nella disposizione amministrativa autorizzante le attività lavorative emerga la variazione di finalità d’uso del complesso, in principio non abitativo.

Al termine delle suddette attività, il complesso immobiliare dovrà abbracciare una delle categorie catastali idonee alla detrazione. La classificazione sì come immobile residenziale, ma non nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi storici).

La prevalenza residenziale

L’eventualità di identificare l’agevolazione alle attività implicanti la variazione di destinazione d’uso degli immobili incide sul computo della preponderanza della superficie residenziale.

Il legislatore sul Superbonus attende del resto che, qualora la superficie d’insieme delle unità immobiliari finalizzate a residenza incluse nell’edificio in condominio sia maggiore alla metà della superficie generale, potranno percepire l’agevolazione anche i proprietari delle unità immobiliari non residenziali che s’impegnano a investire per aree condivise.

Stando all’Agenzia la verifica andrà attuata alla conclusione dei lavori. Ragion per cui la detrazione interesserà anche nella circostanza in cui attività agevolabili siano conseguite su un immobile rientrante nelle categorie A/1, A/8, A/9, non ammesse alla detrazione, ma che alla conclusione dei lavori siano altresì classificate in una categoria autorizzata alla detrazione.

Medesimo discorso potrebbe essere fatto per un’unità immobiliare residenziale posta in categoria A/4 (Abitazioni di tipo popolare), che benefici del Superbonus e venga calcolata nel computo della superficie residenziale. Potrà in seguito variare finalità divenendo funzionale all’esercizio di un’attività professionale.

La variazione non comprometterà il Superbonus.

Coloro che godono del Superbonus ne beneficiano per un quinquennio. Sebbene non sia un vincolo il fatto che l’immobile oggetto delle attività mantenga le premesse per l’intero arco della tempistica della detrazione.

Identico discorso è applicabile a tutti gli immobili presenti in origine dei lavori.

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