Superbonus 110% e Sismabonus acquisti: le Entrate dicono no alla maxi detrazione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non c’è diritto alla maxi detrazione del 110% per l’acquirente di un immobile residenziale, con i requisiti sisma bonus acquisti, se firma il contratto definitivo di compravendita oltre i termini previsti. Ecco i dettagli.

Altri aggiornamenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate in merito alle numerose questioni pratiche sul Superbonus 110% e Sismabonus acquisti.

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Ci riferiamo alla risposta n. 384 dello scorso 20 luglio. Non bisogna infatti dimenticare che l’Agenzia delle Entrate ha non soltanto la funzione di svolgere le funzioni correlate alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi, ma anche è un ente molto utile nell’interpretare e fornire chiarimenti su norme di legge ed istituti che, al contribuente-cittadino medio, potrebbero risultare di difficile comprensione.

In particolare, nella citata risposta n. 384 l’AdE ha rimarcato una specifica ipotesi nella quale l’acquirente di un immobile residenziale non può usufruire della maxi detrazione del 110%. Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio in proposito.

Superbonus: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che non può avvalersi della maxi detrazione fiscale pari al 110% colui che:

  • acquista un immobile residenziale;
  • è in possesso dei requisiti richiesti per sfruttare il Sismabonus acquisti;
  • se firma il contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare del 24 maggio 2021, entro il 30 novembre 2022 pagando un secondo acconto il 30 giugno 2022.

Ricordiamo in breve che il Sismabonus acquisti consiste in una detrazione fiscale della quale possono avvalersi tutti coloro che intendono acquistare nuove unità immobiliari edificate al posto di fabbricati demoliti, dei quali è resa migliore la cosiddetta classe di rischio sismico.

Come intuibile, il quesito pratico su cui si è pronunciata l’AdE, di fatto risolvendolo, ha a che fare con le complesse trame dell’applicazione del Superbonus ai vari casi concreti che possono presentarsi.

Ebbene, qui si tratta dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto alla compravendita di un immobile residenziale per il quale il compratore può avvalersi dei benefici del Sismabonus acquisti. Ci si chiedeva, in particolare, dei limiti temporali previsti dalla maxi detrazione e su di essi l’Agenzia delle Entrate ha indicato con chiarezza la risposta. Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio sul quesito pratico, che ha portato alla risposta menzionata.

Le questioni prospettate dall’istante in tema di Superbonus

Il caso concreto su cui si è espressa l’Amministrazione finanziaria vedeva l’istante nella seguente situazione:

  • in data 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, egli pagava la caparra;
  • il pagamento del saldo era indicato per il 30 giugno di quest’anno, insieme alla stipula del rogito, altresì con parziale “sconto in fattura”.

Il problema era rappresentato dal fatto che l’impresa venditrice ha rallentato i lavori. Infatti, quest’ultima ha reso noto al contribuente che i lavori sarebbero stati ultimati con un posticipo, a causa dei disagi legati all’emergenza coronavirus. In sintesi il termine ultimo di consegna dell’immobile passava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre sempre di quest’anno.

Ebbene, le questioni prospettate dall’istante sono in realtà due:

  • nonostante il rinvio della consegna da parte della ditta, è possibile godere del Superbonus?
  • nel caso in cui entro il 30 giugno di quest’anno, sulla scorta del testo del contratto preliminare, sia pagato un secondo acconto sul prezzo della compravendita, è possibile sfruttare il Sismabonus acquisti per il 110% e scegliere lo sconto in fattura?

Ebbene, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è piuttosto netta. Adottando un orientamento opposto a quello del contribuente, lo slittamento del rogito a novembre 2022 per i motivi sopra evidenziati, impedisce di fatto l’applicazione della detrazione. Ciò in quanto la data va oltre i termini della misura agevolativa.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate si fonda sulle norme vigenti

Come opportunamente indicato dall’Amministrazione finanziaria, la risposta negativa al contribuente ed istante rispecchia l’assetto attuale delle regole. Infatti da quanto emerge dalla legge e dalla prassi, affinché i compratori degli immobili residenziali agevolati possano sfruttare questo beneficio fiscale è obbligatorio che:

  • i requisiti siano presenti durante il periodo di vigenza della norma;
  • l’atto di acquisto degli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.

Le Entrate sottolineano infatti che le proroghe previste dalla manovra 2022 per determinati casi di applicazione del Superbonus 110% non includono il cd. Sismabonus acquisti. Quest’ultimo pertanto vale per le sole compravendite concluse entro il 30 giugno di quest’anno. E non è la situazione su cui si è espressa l’AdE con la risposta n. 384.

Concludendo, la firma apposta al contratto definitivo di acquisto successivamente alla citata data del 30 giugno fa venir meno  l’opportunità di fare valere la super detrazione. Tuttavia vero è che il contribuente potrà sfruttare il Sismabonus acquisti facendo riferimento alle aliquote comunque applicabili, vale a dire 75% o 85% (in relazione alla riduzione del rischio sismico).

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