Superbonus 110%, a cosa stare attenti e occhio ai cambiamenti: conoscere è necessario

Tiene banco il tema del Superbonus 110%: quali le novità, a cosa stare attenti e i cambiamenti da conoscere,

Superbonus 110%, a cosa stare attenti e occhio ai cambiamenti: i dettagli
Casa (fonte foto: Adobe Stock)

di seguito i dettagli

 

È un tema di grande importanza e che desta grande attenzione, quello inerente al Superbonus 110%, di interesse per moltissimi e che presenta novità e relative modifiche rispetto al quadro sostanziale con la legge di bilancio 2022. Quali cambiamenti per il bonus ristrutturazioni e cosa c’è da sapere, ecco di cosa si tratta.

Una questione che sta a cuore a molti, quella inerente al Superbonus, oggetto di un approfondimento da parte de Il giornale che si sofferma anzitutto sui cambiamenti a proposito di condomìni e villette. I più attenti sapranno che l’agevolazione è stata prorogata per 2 anni e sarà dunque in vigore sino al 2023.

Il giornale cita Il Corriere, e si legge che poi l’aliquota calerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2026; ciò che è maggiormente degno di nota, tuttavia, riguarda l’agevolazione per coloro che optano per l’esecuzione di coibentazioni, i cappotti termici, il rinnovo di impianti di riscaldamento ed interventi su parti strutturali.

In questi casi è possibile provare a fare uso del Superbonus in relazione al miglioramento energetico o antisismico al 110% prorogato sino al 2023. Allo stesso modo, gli edifici di un solo proprietario e composti da 2 a 4 unità immobiliari. Il Giornale menziona il Sole24ore, e viene spiegato che a rientrare nella misura vi è anche una palazzina con 3 appartamenti e 3 bo auto accastastati in modo autonomo.

Al contrario delle villette oppure le singole unità indipendenti che rientrano in edifici plurifamiliari. “Per questi immobili – si legge – il 110% scade il prossimo 30 giugno“. Si legge ancora che “potrà arrivare al 31 dicembre solo se – alla data del 30 giugno – sarà stato eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo”.

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Superbonus 110%, classi energetiche e asseverazioni

Argomento dunque di grande interesse e che desta l’attenzione di tutti, quello relativo ai vari bonus, alle misure e alle agevolazioni pensate e che possono essere sfruttate, se rispettati requisiti e condizioni, da parte degli interessati. Rispetto al “super ecobonus”, Il Giornale spiega che è necessario un miglioramento di almeno 2 classi energetiche certificate dall’Ape, ovvero Attestazione di prestazione energetica, rilasciata da tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali. O ancora, che siano in possesso di un diploma di perito industriale, di geometra o perito agrario.

Ove mai nel caso specifico servissero competenze multidisciplinari, sarà possibile l’operazione tra più collaboratori. Il Corriere sottolinea, si legge su Il Giornale, che l’Ape non può essere ad opera di chi fa i lavori in virtù del conflitto di interessi. Dunque serve rivolgersi ad una terza parte.

Altro aspetto importante sottolineato da Il Giornale riguarda le asseverazioni, le quali devono essere rilasciate secondo norma, in tal caso si fa riferimento, si legge, a documenti che sono redatti da un tecnico abilitato mediante cui si dimostra che “l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti”.

E ancora, che “le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono congrue rispetto a quanto prevede la legge”.

Bisogna che sia trasmessa all’Enea da parte del tecnico abilitato entro i 90 giorni dal termine dei lavori, oppure dopo aver raggiunto un determinato step per quanti concerne i lavori. Si legge ancora che le spese relative a certificazioni e asseverazioni “sono fiscalmente detraibili“. È l’Enea ad occuparsi del controllo, e a dar seguito a verifiche a campione almeno del cinque per cento delle documentazioni presentate, così come il 10%, si legge, verranno vagliata in modo più approfondito.

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Superbonus, attenzione a questi aspetti e alcuni dettagli sui pagamenti

Per ciascuna dichiarazione oppure attestazione contestata, il professionista rischia una sanzione amministrativa che va da 2 mila a 15 mila euro; nei casi più gravi si può arrivare anche al penale. Ove mai la dichiarazione “infedele” dovesse portare alla “perdita del beneficio fiscale, i committenti possono chiedere il risarcimento dei danni”. Inoltre, si legge ancora, prenderebbe il via “la segnalazione d’ufficio all’Ordine professionali o al collegio di appartenenza”. Spiega il Giornale, con il Fisco coinvolto si potrebbe rischiar anche l’ipoteca della casa.

Rispetto al pagamento dei lavori, dovrà essere saldato – si legge- il “bonifico parlante” mediante il modulo predisposto da banca o poste con codice disfale di chi fa uso della detrazione, e numero di p. iva o cod. fiscale del soggetto a favore di cui viene fatto il bonifico.

In ogni caso ed al di là di tutto. è importante ed opportuno che ciascuno approfondisca tale tema al pari di altri tanto importanti, confrontandosi con gli esperti per chiarire ogni eventuale dubbio ed approfondire nel dettaglio tutti gli aspetti da conoscere.

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