Testamento olografo: come si fa e quando servono testimoni

Come si scrive un testamento olografo affinché sia valido? Vediamo se è necessario pubblicarlo e se c’è bisogno di testimoni.

Il testamento olografo e il testamento pubblico sono due forme diverse con le quali una persona decide ancorché nel pieno delle sue facoltà mentali, di sottoscrivere le sue volontà disponendo come sarà ripartito il suo patrimonio alla sua morte.

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In questo articolo analizziamo tutti gli aspetti del testamento olografo, chiarendo come si redige e soprattutto se servano o meno dei testimoni, così come accade quando si redige il testamento presso un notaio.

Testamento olografo: come si fa

Molte persone procedono nella redazione di un testamento olografo, ovvero un documento scritto di proprio pugno, senza la presenza di alcun pubblico ufficiale. Per avere valore legale il soggetto interessato dovrà scrivere a mano le sue disposizioni su un foglio e dopo l’ultima parola deve apporre la sua firma e la data in cui è stato scritto. Per questo testamento non ci si può avvalere del supporto di registratori vocali o video e nemmeno di un computer.

Tra le domande più frequenti quando si parla di testamento olografo ci sono dubbi legati alla libertà di scelta del testatore, alla sua lucidità nel momento della stesura del documento e addirittura se fosse capace di intendere e di volere. Tutte domande che generano di conseguenza un secondo quesito: occorrono dei testimoni per dare valore e confermare l’autenticità del testamento olografo?

Occorrono testimoni?

La risposta è sia affermativa che negativa allo stesso tempo perché i testimoni se ci sono non comportano problemi di sorta in quanto il testamento olografo non deve per forza rimanere segreto e può anche essere condiviso ma la legge non ne impone la presenza al momento della redazione del documento da parte dell’interessato.

I testimoni servono in una fase successiva ovvero quella della successione come vedremo tra poco. Il testamento olografo può essere scritto davanti ad altre persone, che siano o meno i beneficiari del patrimonio. Ciò che ne inficia la validità, anche dopo la morte del testatore rendendo il documento nullo, sono comportamenti atti ad esercitare una pressione nei suoi confronti: che siano di tipo psicologico, fisico o addirittura minacce.

In questo caso l’eredità verrà divisa secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Il testatore può anche leggere ai chi lo circonda il testamento olografo senza che questo incida sulla sua validità futura, anzi è un modo ulteriore per chiarire quali sono le sue volontà.

Tornando alla necessità di avere i testimoni, al contrario del testamento davanti al notaio per il quale è prevista dall’art 603 c.c. la presenza di due persone, per il testamento olografo non vi è l’obbligo di testimoni. Essi servono però quando il testamento olografo viene pubblicato dal notaio perché ricordiamo anche il testamento redatto a mano va poi consegnato ad un notaio. Sarà poi lui stesso a leggerlo davanti agli eredi ed è in questo momento, quando viene redatto il documento, che è prevista la presenza di due testimoni, ai quali anche gli eredi non possono rinunciare. Se invece gli eredi scelgono di accordarsi dividendosi il patrimonio, così come stabilito nel documento lasciato dal testatore, non sono obbligati a recarsi in uno studio notarile.

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