Il TFR può essere pignorato, sequestrato o ceduto, attenzione ai prestiti

In tema di pignoramento dello stipendio o del conto corrente, ci si domanda se il TFR può essere pignorato, sequestrato o ceduto.

Il TFR può essere pignorato, sequestrato o ceduto, attenzione ai prestiti
Il TFR può essere pignorato, sequestrato o ceduto, attenzione ai prestiti

In materia di pignoramento, anche il Trattamento di Fine Rapporto può essere oggetto di pignoramento, cessione o sequestro. In particolare, quando un lavoratore contrae un prestito nella sottoscrizione del contratto di prestito personale, può vincolare a garanzia delle somme di denaro ricevuto. Quindi, vincola il TFR accantonato sino al momento del contratto e quello che maturerà successivamente a favore della che eroga il finanziamento.

Il lavoratore al momento della stipula del contratto di finanziamento, deve informare la società finanziaria se ha versato una parte o tutto il TFR nel Fondo di Tesoreria. In questo caso la società finanziaria vincola anche l’importo versato nel Fondo e questi ha gli stessi obblighi del datore di lavoro. (Messaggio INPS n. 17020 del 19 ottobre 2012)

A chiarire nello specifico se il TFR si può pignorare, anche una sentenza della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19708/2018 che definisce il trattamento di fine rapporto come un credito certo maturato dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, quindi, pignorabile.

Il TFR può essere pignorato: cosa succede in caso di licenziamento?

In caso di licenziamento del lavoratore, il datore di lavoro deve versare il TFR alla società finanziare al fine di saldare il debito residuo contratto del lavoratore e ancora in corso all’atto del licenziamento.

In poche parole, il datore di lavoro si impegna a comunicare alla finanziaria la data di licenziamento del dipendente. Inoltre, riceve dal datore di lavoro il conteggio estintivo o parte di esso del TFR maturato dal lavoratore. Nello specifico, si possono verificare due situazioni:

a) se il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal dipendente ha un valore più alto del debito residuo, il datore di lavoro deve versare solo la somma che copre il debito in modo da estinguerlo. La parte rimanente è liquida al lavoratore;

B) se il TFR maturato è più basso rispetto al debito contratto, il datore di lavoro versa alla finanziaria tutto il TFR e al lavoratore non spetta nulla.

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Pignoramento in busta paga

Nel caso in cui sia presente un pignoramento in busta paga a carico del lavoratore, bisogna considerare che 1/5 del Trattamento di Fine Rapporto deve essere obbligatoriamente versato per il pignoramento. Invece, la parte restante, se non ci sono vincoli su finanziarie, resta nella disponibilità del lavoratore.

Cessione del quinto e delega del pagamento

Da considerare anche un altro aspetto, può succedere che un dipendente effettui un finanziamento con la cessione del quinto e anche la delega di pagamento. Il datore all’atto di liquidazione del TFR deve dare precedenza alla notificata pervenuta per prima. Quindi, sia il datore di lavoro, sia il Fondo, devono saldare prima la pratica notificata prima e successivamente, versare il rimanente alla seconda pratica notificata.

Infine, nel caso in cui il lavoratore, per rimborsare il finanziamento ha scelto la cessione del quinto dello stipendio con garanzia del TFR, e ha effettuato la scelto di destinare il TFR ad un fondo di previdenza complementare, è doveroso che il datore di lavoro informi la società finanziaria della scelta della destinazione del TFR operata dal lavoratore (Nota COVIP 30 maggio 2007). La comunicazione da parte del datore di lavoro, deve essere effettuata anche se la scelta di versare il TFR è stata operata prima della stipula del finanziamento.

Tuttavia, questo non far venire l’oggetto della garanzia, ma implica un mutamento del depositario del TFR che passa dal datore di lavoro al fondo. Quindi, il soggetto depositario della garanzia presso il quale rivalersi in caso di inaempimento del saldo della rata di finanziamento.

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