In arrivo il bonus di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti: ecco chi lo riceverà

Inserita nella Manovra un bonus di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti, ma non per tutti, solo per una categoria di lavoratori specifici. Analizziamo chi potrà ricevere l’indennità una tantum. 

bonus di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti
Ybonus di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti

Nella Legge di Bilancio 2022 (Legge 341 dell’anno 2021) inserito un’indennità un bonus di 1.000 euro per i lavoratori del settore privato considerati “fragili“. Si tratta di un contributo una tantum del valore di 1.000 euro ai lavoratori fragili che sono stati assenti per malattia e hanno superato i limiti che consente di ottenere l’indennizzo di malattia.

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In arrivo il bonus di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti

L’articolo 1 al comma 969 prevede un’indennità una tantum di mille euro ai dipendenti del settore privato, la norma precisa che spetta: “laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022″.

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Il bonus di 1.000 euro è erogato a tutti quei lavoratori fragili, che hanno fruito dell’indennità di malattia non potendo svolgere la prestazione lavorativa in Smart Working. Si tratta di lavoratori fragili a rischio contagio Covid. Ricordiamo che il periodo di assenza dall’attività lavorativa per malattia è equiparato al ricovero ospedaliero.

Indennità di malattia settore privato

I lavoratori dipendenti del settore privato, durante la malattia percepiscono un’indennità economica di malattia, che sostituisce la retribuzione. L’indennità è erogata anticipatamente dal datore di lavoro per conto dell’INPS. L’indennità di malattia a carico dell’INPS non è totale e prevede un fattore temporale limite. Nello specifico, l’indennità di malattia spetta al lavoratore dipendente del settore privato, dal quarto giorno di malattia e la data di inizio e fine del periodo di malattia, è calcolato in base al certificato del medico curante inviato all’INPS. L’Istituto eroga l’indennità di malattia in queste misure:

a) nel valore del 50% della retribuzione media globale giornaliera nei primi venti giorni dall’inizio della malattia;

b) pari al 66,66% dal ventunesimo giorno, pari alla retribuzione media giornaliera.

I primi tre giorni di malattia non sono indennizzabili a carico dell’INPS, ma ricadono interamente sul datore di lavoro.

L’indennità è corrisposta in misura pari a 2/5  della retribuzione spettante, nel caso di ricovero ospedaliero e per i lavoratori che non hanno familiari a carico.

Periodo massimo retribuito

La soglia massima retribuita per il periodo di malattia, si divide in due tipologie:

a) lavoratori con contratto a tempo indeterminato: l’indennità di malattia è erogata per un massimo di 180 giorni complessivi in un anno solare;

b) lavoratori con contratto a tempo determinato: resta fermo il periodo di 180 giorni complessivi di un anno solare che non può essere superato, l’indennità di malattia è corrisposta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate negli ultimi 12 mesi precedenti il periodo di malattia. Quindi, nel caso in cui il lavoratore non ha maturato 12 mesi precedenti al periodo di malattia, superiore a trenta giorni, la soglia massima spettante dell’indennità è di trenta giorni nell’anno solare.

Con la Legge di Bilancio 2022 si tutelano i lavoratori che hanno superato tali periodi per emergenza Covid. Infatti, l’INPS erogherà il bonus di 1.000 euro ai lavoratori che hanno superato la soglia massima dell’indennità di malattia.

Il bonus di 1.000 euro corrisposto ai lavoratori fragili, non concorre alla formazione del reddito e non è coperto da contribuzione figurativa. I’indennità è erogata dall’INPS su richiesta del lavoratore con autocertificazione del possesso dei requisiti, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Il tetto di spesa stanziato nel 2022 è di circa 5.000 di euro.

Il monitoraggio delle risorse è effettuato direttamente dell’INPS e qualora in via prospettica emerga l’esaurimento dei fondi, non procede alle ulteriori erogazioni della prestazione.

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