Bonus prima casa under 36 anche con preliminare intestato al padre? La risposta delle Entrate

Il bonus prima casa under 36 è stato oggetto di un interessante parere dell’Amministrazione finanziaria. I dettagli.

Il bonus casa under 36 rappresenta un’agevolazione che lo Stato concede ai giovani, per favorirne l’indipendenza dal nucleo familiare. Recenti precisazioni AdE fanno luce su un caso pratico.

Bonus affitti, per giovani e non solo: occhio a queste opportunità
fonte foto:adobestock

Nuove utili delucidazioni giungono da parte dell’Agenzia delle Entrate e questa volta hanno ad oggetto il bonus prima casa under 36. Esso scatta anche laddove il contratto preliminare sia intestato al padre dell’acquirente e questi paghi le fatture, caparra e acconto.

In particolare ci riferiamo alla Risposta a interpello n. 261 di quest’anno, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha fatto luce sulle condizioni per ottenere il bonus menzionato. Ciò a seguito dell’iniziativa di un contribuente che chiedeva chiarimenti in merito.

Vediamo allora un po’ più nel dettaglio che cosa ha spiegato l’AdE, in quanto il bonus prima casa under 36 rappresenta certamente un’agevolazione di interesse per non pochi giovani.

Bonus casa under 36: la questione chiarita dall’Agenzia delle Entrate

Come accennato poco sopra, un contribuente ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se sia possibile avvalersi del bonus prima casa under 36, anche se il preliminare sia intestato al padre. Nel caso concreto, il privato è un soggetto che intende acquistare un immobile di nuova costruzione da un’impresa. Egli ha dichiarato di avere tutti i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal decreto “Sostegni bis” (bonus prima casa under 36).

Particolarità del caso concreto su cui si è espressa l’AdE è che l’atto preliminare di compravendita è stato sottoscritto tra il proprio padre e il rappresentante dell’impresa costruttrice. Le fatture, correlate alla caparra e agli acconti emesse dall’impresa di costruzioni, sono state intestate al padre.

Alla sottoscrizione dell’atto definitivo (data di fine costruzione e consegna dell’immobile), l’immobile sarà di seguito intestato a colui che ha chiesto chiarimenti alle Entrate. Egli vi trasferirà senza indugio la residenza e il saldo sarà pagato in parte con bonifico bancario e in parte con un finanziamento bancario.

Ebbene, alla luce di questi elementi, l’istante ha chiesto se possa usufruire del credito d’imposta per tutto l’ammontare dell’IVA sull’acquisto o se abbia un qualche effetto l’intestazione al padre del compromesso e delle fatture di caparra e acconti.

I punti salienti della risposta dell’AdE

Il parere dell’Amministrazione finanziaria prevede le seguenti considerazioni chiave, che ci permettono di capire qual è la risposta da darsi al quesito prospettato:

  • l’art. 64, comma 7, del Dl “Sostegni-bis” indica che “per gli atti relativi a cessioni soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche”;
  • nelle circostanze evidenziate da colui che ha chiesto i chiarimenti da parte dell’Agenzie delle Entrate, il preliminare è stato appunto intestato al padre del futuro acquirente, e l’ente ha chiarito che “affinché l’Istante si sostituisca quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre ‘per sé o per persona da nominare’, è necessaria una dichiarazione di nomina validamente fatta alla luce delle predette disposizioni”;
  • l’Amministrazione finanziaria ha altresì evidenziato che al fine di usufruire dell’agevolazione o bonus prima casa, è obbligatorio che nell’atto di compravendita dell’immobile siano specificamente indicati gli acconti già versati dal padre. Non solo. Nell’atto devono comparire i relativi importi, le modalità di pagamento, ma anche gli estremi delle fatture con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%.

Infine, come opportunamente ribadito nel citato documento delle Entrate, allo scopo di beneficiare del bonus prima casa under 36, dall’atto di compravendita deve emergere l’ammontare di IVA versata in rapporto all’acquisto agevolato. Essa andrà a formare il credito d’imposta assegnato all’acquirente al di sotto dei 36 anni di età.

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