Con la legge 104 il passaggio di proprietà non si paga, molti non lo sanno e non fruiscono di questa agevolazione

Il passaggio di proprietà  è un vero e proprio trasferimento di proprietà di un auto o di una moto, da un proprietario all’altro attraverso una firma. Vi è una marca da bollo che con la legge 104 viene esonerata. E non solo.

Ci sono anche agevolazioni per chi assiste disabili riguardanti l’esenzione del pagamento per il passaggio di proprietà.

legge 104: passaggio di proprietà
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Si sa, la necessità di un’auto per chi assiste un disabile è di fondamentale importanza poiché per poter spostarsi per necessità o effettuare visite mediche, ci vuole un mezzo. Per tale ragione il governo con la legge 104 garantisce l’esonero per il passaggio di proprietà sull’acquisto di un auto.

Passaggio di proprietà gratis per chi ha la legge 104

Non molte persone sanno che il passaggio di proprietà è gratuito per chi è titolare della legge 104. Sono sia i portatori di handicap riconosciuta dall’Inps che i familiari che assistono il disabile ad aver diritto all’esenzione. Per usufruirne non è necessario comprare una macchina nuova, l’esenzione è anche per chi acquista auto usate, di seconda mano. 

Quali sono le condizioni per chi utilizza l’auto? E come avviene l’agevolazione

Le condizioni per chi utilizza l’auto devono garantire di:

  • essere proprietario di un mezzo su cui portare il disabile; 
  • l’esonero del passaggio di proprietà è per un solo veicolo.

L’agevolazione avverrà nel momento in cui nel presentare la domanda bisogna indicare la targa del veicolo. Il mezzo può essere a benzina con cilindrata massima fino a 2.000 cc, mentre per i i veicoli a diesel arriva a 2.800 cc.

per ottenere l’esenzione del passaggio di proprietà, grazie alla legge 104, la persona interessata, deve presentare una domanda al Pubblico registro automobilistico (PRA) competente. Alla domanda i documenti da allegare sono:

  1. copia del verbale legge 104 (articolo 3, comma 3) oppure il certificato di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il familiare con disabilità è a carico fiscalmente, posto che la macchina non fosse intestata al disabile;
  3. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
  4. se serve, copia della patente speciale.

Per legge l‘esenzione dal pagamento dell’IPT per l’acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili:

  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97)
  • disabili psichici o mentali di tale gravità con riconosciuta indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)
  • disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00).
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