Ferie e permessi – busta paga: cosa accade dal 1° luglio e le conseguenze

In merito a ferie e permessi, il 30 giugno la data utile per farle smaltire, ma cosa succede altrimenti dal primo luglio, quali le conseguenze: dettagli

Si tratta di un tema importante e di gran rilevanza, quello inerente le ferie e i permessi residui in busta paga, la cui data importante era quella del 30 giugno, ovvero il termine ultimo per le aziende circa il far godere ai lavoratori dei giorni di riposo accumulati e non ancora goduti.

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Si tratta infatti di una data importante principalmente per quanto concerne le aziende, spiega Money.it nel proprio approfondimento, ed in particolare rispetto al comparto che si occupa di amministrazione e gestione personale, più che per i dipendenti stessi.

In particolar modo per quanto attiene le ferie, viene spiegato che il dipendente non si accorgerebbe di nulla dal momento che i giorni residui potrebbero essere fruiti anche dal primo luglio. A differenza invece dei permessi, e al riguardo, non essendoci il divieto di monetizzazione che sussiste invece per le ferie, vi è anche la possibilità di corrispondere di una indennità sostitutiva la quale servirà al fine di compensare il dipendente dei giorni di cui non ha goduto.

Tanto per quel che riguarda le ferie che i permessi residui, di cui si possono avere info mediante la lettura dell’ultima busta paga, la scadenza è comunque inerente la data del 30 giugno. Ma cosa accadrebbe nel caso in cui dovessero esserci ancora giorni residui non goduti dal soggetto lavoratore alla data del primo luglio?

Ferie e permessi non goduti, cosa accade dal primo luglio: alcuni dettagli in merito

È un argomento che desta sempre grande attenzione e che è di gran rilevanza, quello inerente le ferie ed i dipendenti, un tema che si può approfondire anche qui circa i diritti da tener presente ed alcuni dettagli su CCNL

Così come c’è chi potrebbe chiudersi se le ferie, pausa e riposo sono uguali per tutti: quali sono le differenze tra i vari settori, i periodi stabiliti dai vari CCNL e dettagli

Tornando al tema in oggetto, come detto approfondito da Money.it, di solito il lavoratore – viene spiegato – matura 4 settimane di ferie ciascun anno, e di queste 2 vanno obbligatoriamente fruite durante l’anno di riferimento, mentre per quanto riguarda le restanti 2 vi è tempo diciotto mesi dalla scadenza del periodo di maturazione. Questo significa che il termine ultimo al fine di poter usufruire di tuti i giorni di ferie maturati nel 2022 è fissato al giorno 30 giugno 2022, si legge.

Tuttavia, non bisogna pensare che qualora il datore di lavoro non concedesse le ferie maturate nel 2022 queste si perderebbero a partire dal primo luglio; infatti, circa il lavoratore, si legge, non vi sono conseguenze, poiché questi potrà godere delle ferie in questione in qualsiasi altro momento. Ed, eventualmente, qualora alla eventuale cessazione del rapporto lavorativo vi fossero ancora ferie residue, vi sarà la possibilità di poterle monetizzare.

A dover prestare attenzione alla scadenza del 30 giugno sono le aziende, che rischiano di dover far fronte ad oneri contributivi ed a sanzioni qualora non avessero concesso ai dipendenti tutte le ferie maturate 2 anni prima; nelle specifico, sulle ferie non concesse, occorrerà comunque farsi carico degli oneri contributivi, per i quali vi è tempo sino la ventidue di agosto. Inoltre, vanno considerate le sanzioni, per importi che vanno da 120€ a 5400€.

Per quanto concerne invece i permessi, anzitutto quando di parla di quest’ultimi si fa riferimento a quelli concessi per le ex festività, si pensi ad esempio al 29 giugno, ed ai permessi riconosciuti circa la riduzione dell’orario lavorativo, i cd Rol. In merito alle regole per quanto concerne i permessi non goduti, risultano essere molto più articolate, spiega Money.it.

Si tratta di strumenti nati dalla contrattazione collettiva, ed infatti è al CCNL di riferimento che occorre rivolgersi; in diversi contratti collettivi, infatti, è stabilito che i permessi maturati dovrebbero di solito essere fruiti entro l’anno di maturazione, o comunque entro il trenta giugno successivo.

Altrimenti, vi sarebbero delle conseguenze definite dal CCNL circa eventuali permessi non goduti entro il termine previsto. Occorre sottolineare la differenza che vi è rispetto alla ferie, dal momento che i permessi possono essere monetizzati anche in costanza di rapporto. Potrebbe quindi accadere che i permessi non goduti alla data del trenta giugno siano indennizzati dal datore di lavoro, i quali sarebbero così pagati nella prima busta paga successiva alla scadenza del periodo di fruizione dei permessi, come previsto dal CCNL.

Questi, alcuni dettagli in merito. Ad ogni modo è bene ed opportuno approfondire il tema ed informarsi circa i vari elementi, così da chiarire eventuali dubbi e comprendere gli aspetti nel dettaglio, anche tramite un confronto con esperti del campo e professionisti del settore.

In merito alle ferie, un argomento che si lega a questo riguarda le vacanze, ed in tal senso si potrebbe approfondire:

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