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Economia e Finanza

La figura del General Contractor, quando il condominio ne ha bisogno: quello che c’è da sapere sui mandati

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Il General Contractor, è a lui che il condominio ci si rivolge di fronte alle problematicità conseguenza di legislazione e delle osservanze attinenti il Superbonus. Una figura che opera in proprio e su committenza dei condomini.

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La regolamentazione pubblica ha elogiato l’importanza del contraente generale nell’iter di esecuzione delle opere pubbliche composite rispetto le quali si appuravano complessità di organizzazione, rallentamenti, maggiori spese. Proprio per eludere intoppi del genere il Legislatore ha deciso di introdurre la professione del General Contractor, cioè un realizzatore complessivo del lavoro, gestito in una maniera che garantisca al committente pubblico il conseguimento dell’opera, stando all’espressione “chiavi in mano”.

Quando è prevista l’assunzione della qualifica General Contractor

Il regolamento degli appalti pubblici, a tutela di competenza tecnica e professionalità anche sotto i dettami finanziari, attende particolari requisiti per quelle aziende che vogliano far propria la posizione di General Contractor.

Si consideri come il contraente generale non provveda alla guida delle attività lavorative, poiché sarà il soggetto aggiudicatore a procedere con la nomina del direttore del cantieri e gli addetti al collaudo.

Quello che viene predisposta è un’osservazione costante delle attività. Per tale monitoraggio ci si affida a una deputazione stabile, che vede nel suo organico i portavoce sia dell’amministrazione sia del contraente generale (art. 194, comma 3, lettera c).

Spetta al soggetto aggiudicatore ogni attività essenziale all’assenso del progetto risolutivo, nei casi in cui il suddetto programma non sia stato posto a norma di gara (art. 194, comma 3, lettera a). Quanto agli appalti privati la legislazione non si esprima in materia e chiunque potrebbe candidarsi al ruolo di General Contractor.

Indispensabile l’assoluta cautela da parte del condominio – committente, il quale si affiderà solamente a soggetti “rodati” e competenti.

Il mandato avente rappresentanza

È concepibile che il condominio richiedente dia il mandato per l’esecuzione delle attività agevolabili agli specialisti e alle società, delegando il General Contractor alla retribuzione dell’indennizzo necessario in suo nome e per suo conto, per mezzo di un mandato con rappresentanza.

Cosa accade in questo caso? Gli specialisti e le società protagoniste dell’esecuzione dei lavori emetteranno ricevuta a nome del richiedente/beneficiato della decurtazione e il general contractor, che ha saldato la ricevuta, andrà ad addebitare gli attinenti importi al medesimo richiedente/beneficiato della decurtazione senza applicarle l’IVA.

Nella ricevuta emessa dal general contractor dovrà essere espresso in modo accurato la tipologia di servizio e segnalato il soggetto che lo ha portato a termine, così da poter verificare i costi detraibili.

Il mandato che non prevede rappresentanza

Stando all’Agenzia delle Entrate (circolare 23/E, paragrafo 6.1), il General Contractor a cui si affida il richiedente/beneficiato della decurtazione, potrebbe muoversi basandosi su di un mandato senza rappresentanza.

In questa circostanza i fornitori e i tecnici – anche nella circostanza in cui siano scelti dal richiedente stesso – eseguono il loro lavoro ed emettono la conseguente ricevuta nei confronti del general contractor che, a sua volta, addebita le spese al richiedente/beneficiato dello sgravio.

Una prospettiva che vede l’applicazione, in ottica IVA, dell’articolo 3, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Seguendo il filo di questo provvedimento, le attività concesse o demandate dai mandatari senza rappresentanza sono ritenute opere esecutive anche nelle relazioni tra mandante e mandatario, cioè contano la medesima natura.

In breve, l’iter fiscale oggettivo dell’attività, concessa o demandata dall’incaricato si allarga anche alla seguente fase mandatario-mandante. Il tutto con ossequio dei principi relativi alle singole parti in causa.

L’incaricato, a ogni modo, pur lavorando per conto di un terzo esegue a suo nome (risoluzioni n. 6/E del 1998 e n. 250/E del 30 luglio 2002).

L’Ente ha poi spiegato come al di là del modello contrattuale subordinato (a prescindere che il mandato sia con o senza rappresentanza), il General Contractor possa applicare lo sgravio alla ricevuta.

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