Invalidità civile e passaggio da minorenne a maggiorenne: cosa succede al verbale legge 104

Invalidità civile e compimento del diciottesimo anno di età, cosa succede al verbale legge 104 da minorenne a maggiorenne? Scopriamolo

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Invalidità civile e passaggio da minorenne a maggiorenne

In tema di invalidità civile e maggiore età, una Lettrice si rivolge agli Esperti di Trading.it per chiarimenti sul verbale legge 104 riconosciuto al figlio minorenne e tra poco compirà la maggiore età. In effetti, chiede cosa succederà alla certificazione legge 104 e all’indennità di frequenza che percepisce. Prima di rispondere direttamente al quesito posto, ci soffermiamo sul cambiamento della normativa negli anni, fino ad arrivare ai giorni nostri.

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Invalidità civile e passaggio da minorenne a maggiorenne

La Legge n. 114 del 2014 prevedeva che gli invalidi civili, sordi e ciechi civili, alla maggiore età, quindi, al compimento del diciottesimo anno di età, dovevano obbligatoriamente sottoporsi a visita di revisione. La visita doveva essere effettuata dalla Commissione medica INPS per l’accertamento dell’invalidità civile. Quest’accertamento era indispensabile per beneficiare delle prestazioni economiche concesse solo ai maggiorenni. Ad esempio, l’assegno di invalidità civile è riconosciuto ai soggetti con una riduzione della capacità lavorativa dal 74 al 99%, con un’età compresa tra i 18 e ai 67 anni di età.

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Pertanto, se il verbale non presentava data di scadenza, quindi, a tempo indeterminato, la visita di revisione per accertamento e doveva essere effettuata ugualmente, presentando domanda attraverso il modello AP 70 e la domanda doveva pervenire solo dopo che spettavano il diritto ai benefici economici dopo i diciotto anni di età. In mancanza di tale accertamento obbligatorio, i benefici economici non erano riconosciuti.

Queste disposizioni sono state applicate fino alla data dell’entrate in vigore della legge 114 dell’anno 2014 (19 agosto 2014).

Abolita la visita di revisione al compimento dei 18 anni

L’articolo 25 al comma 6 della legge n. 114/2014, ha stabilito che le prestazioni economiche per invalidità civile concesse ai disabili maggiorenni, sono attribuite anche al compimento del diciottesimo anno di età e senza ulteriori accertamenti sanitari. La condizione è quella che i requisiti devono sussistere alla maggiore età. Pertanto, al compimento dei 18 anni di età dalla data di entrata in vigore della legge n. 114 dell’anno 2014, non sono più obbligati ad effettuare la visita di revisione le seguenti categorie:

a) minori invalide civili che sono titolari di indennità di accompagnamento;

b) ciechi civili (ai sensi della Legge n. 406/68 e Legge n. 382/70);

c) sordi civili che sono titolari d’indennità di comunicazione e coloro che hanno ottenuto l’esonero per le future visite di revisione (Legge 3 agosto 2009, n. 102).

L’INPS con il messaggio n. 7382 del primo ottobre 2014 ha fornito le istruzioni in attuazione della legge 114 dell’11 agosto 2014 per i minori che sono titolari dell’indennità di accompagnamento o comunicazione. Sono incluse anche le istruzione per i soggetti affetti da sindrome di Down e Talidomide, sempre in occasione del raggiungimento della maggiore età. L’INPS, specifica che la necessità dell’accertamento, attraverso il modello AP70 è dovuto ai fini socio – reddituali, al fine di attribuire il diritto alle prestazioni erogabili alle persone con invalidità accertata.

Fonti normative:

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