Legge 104: per il congedo di due anni retribuito, occorre il matrimonio? La risposta che non ti aspetti

Il congedo di due anni spetta a i lavoratori dipendenti che assistono un familiare in situazione di gravità ai sensi della legge 104, in base ad un ordine familiare. 

La legge 104 tutela i lavoratori disabili e i loro familiari con prestazioni e benefici anche nel mondo del lavoro. Infatti, i lavoratori disabili o coloro che si occupano di un familiare disabile, possono chiedere i permessi legge 104 e il congedo straordinario di due anni.

Legge 104: per il congedo di due anni retribuito, occorre il matrimonio?
Legge 104: per il congedo di due anni retribuito, occorre il matrimonio?

In merito al congedo straordinario di due anni in tutta la vita lavorativa, permette di assistere il familiare convivente e a carico fiscalmente. Questo congedo è retribuito e coperto da contribuzione figurativa valida a tutti gli effetti ai fini pensionistici. I dubbi su questa misura sono tanti e arrivano agli Esperti di Trading.it, molte richieste di chiarimento. Il quesito che esaminiamo oggi, riguarda se il riconoscimento spetta anche al compagno.

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Legge 104: per il congedo di due anni retribuito, occorre il matrimonio?

Un Lettore scrive: “Vivo da molti anni con la mia compagna, purtroppo, ha avuto un ictus e ha bisogno di cure continue, viviamo insieme da più di due anni. Lavoro come dipendente presso la Pubblica Amministrazione, posso chiedere il congedo straordinario di due anni per assistere la mia compagna oppure, occorre il matrimonio?”

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Precisiamo che, al compagno convivente (non sposato) spettano i tre giorni di permesso di tre giorni al mese, inoltre, precisiamo che se il permesso legge 104 non è fruito nel mese, non è possibile recuperarlo.

Per il congedo straordinario le cose sono diverse, infatti, esiste un ordine di “priorità familiare” che deve essere rispettato e può essere scalato solo in mancanza, in caso di decesso o per patologie invalidanti. Nello specifico, l’ordine da rispettare è il seguente:

  • genitori anche non conviventi;
  • coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente;
  • figlio convivente;
  • sorella o fratello convivente;
  • parente o affine entro il terzo grado;
  • uno dei figli non ancora convivente, ma che instauri la convivenza in un momento successivo, ma non oltre l’erogazione della prestazione.

Il congedo straordinario di due anni non spetta al compagno, in quanto non è equiparato al coniuge, anche se convive con il disabile. Pertanto la normativa prevede che la parte dell’unione civile, che presta assistenza al convivente, ha la possibilità di fruire dei permessi lex lege 104/92 e il congedo straordinario D.Lgs 151/2001. Il convivente di fatto (legge 76/2016 art. 1, comma 36 e 37) che presta assistenza al convivente, può usufruire solo dei tre giorni di permesso ai sensi della legge 104/92.

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