Legge 104: per permessi e agevolazioni vale la retroattività? Come non perdere ogni beneficio

Quando è possibile fruire dei permessi o delle agevolazioni legge 104 in modo retroattivo? La retroattività non è sempre prevista e ci sono dei tempi da rispettare. 

La legge 104 permette di fruire sia nel mondo del lavoro che nella vita quotidiana di fruire di innumerevoli agevolazioni previdenziali e fiscali. La domanda che spesso è posta agli Esperti di Trading.it se tali benefici possono essere fruiti retroattivamente. Ad esempio, quando un verbale di legge 104 è rifiutato, ma il richiedente procede nella sua battaglia presentando ricorso e lo vince. In questo caso alcune agevolazioni hanno una funzione retroattiva, ma non è sempre così.

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Infatti, il ricorrente non potrà chiedere i permessi legge 104 in modo retroattivo, perché la normativa prevede la fruizione dei permessi dalla notifica del verbale definitivo e dopo che l’INPS lo abbia convalidato. Lo stesso vale per il congedo straordinario di due anni (legge 151) per assistere un familiare in situazione di gravità, in quanto può essere chiesto dal giorno successivo alla presentazione della domanda INPS.

Mentre la retroattività è prevista nell’acquisto di un auto con detrazione fiscale e IVA agevolata al 4%. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire quali sono i tempi per la retroattività dei benefici.

Legge 104: quando per permessi e agevolazioni è valida la retroattività?

La retroattività è possibile sull’acquisto di un auto ad uso esclusivo del disabile con legge 104. Quest’aspetto lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una risposta ad un interpello del 20 dicembre 2019.

Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che se al momento dell’acquisto ci sono i presupposti per beneficiare delle agevolazioni fiscali, anche se riconosciuti in un momento successivo, il venditore può emettere fattura con IVA agevolata al 4%. Inoltre, se il venditore ha emesso fattura con aliquota ordinaria, ha tempo un anno per emettere una nota di variazione in diminuzione. Attenzione, perché i tempi prevedono entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Ricordiamo, che si ha diritto all’esenzione del bollo auto, delle imposte di trascrizione PRA, della detrazione fiscale del 19% sull’acquisto dell’auto nuova o usata in base al tetto di spesa previsto dalla normativa. Oltre all’esenzione bollo auto con legge 104, ci sono anche le spese di riparazione che si possono portare in detrazione, rispettando limiti e tempi previsti dalla normativa.

Il caso esaminato dall’Agenzia

L’Agenzia ha risposto ad un commerciante che aveva venduto un’auto ad un genitore, l’auto è stata acquistata per il figlio disabile, e quindi, ha la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali per disabili.

All’atto della vendita, l’acquirente non era ancora in possesso del verbale legge 104, quindi, il commerciante ha emesso a fattura con l’applicazione dell’IVA al 22%. L’acquirente, successivamente, ha consegnato al commerciante il verbale legge 104 INPS che riporta l’invalidità totale del figlio e riconosce l’handicap grave con l’indennità di accompagnamento (art. 3 comma 3, legge 104).

La data di presentazione della domanda all’INPS è antecedente all’acquisto dell’auto. Quindi, il venditore, ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate per sapere come comportarsi e se poteva accettare il verbale in modalità retroattiva. Infine, se poteva riconoscere un rimborso all’acquirente scaturito dalla differenza dell’IVA pagata al 22% e quell’applicata al 4%.

L’Agenzia, come sopra evidenziato, ha risposto che è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione, entro un anno dall’emissione del’operazione imponibile. Quindi, riconoscere al cliente la differenza del pagamento effettuato in più. Inoltre, sempre l’Agenzia con la circolare n. 46 dell’anno 2021, ha specificato la documentazione da presentare per ottenere le agevolazioni fiscali auto:

a) verbale accertamento INPS legge 104/92;

b) certificato di attribuzione INPS per l’indennità di accompagnamento.

Fonte:

Agenzia delle Entrate – Interpello n. 533 del 20 dicembre 2019

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