Legge 104 e revisione invalidità: immediata sospensione dell’assegno in questi casi

Il verbale di invalidità e legge 104, permette di ricevere un assegno mensile, ma se non si ottempera alle indicazioni di revisione INPS, si rischia la sospensione immediata. 

Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n.114/2014, aveva introdotto modifiche sull’accertamento sanitario nei casi di invalidità civile e handicap ai sensi della legge 104.

Legge 104 e revisione invalidità
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La normativa stabiliva che nelle more dell’effettuazione delle visite di revisione e verifica, i titolari di verbali rivedibili, conservavano tutti i benefici acquisiti di qualsiasi natura. Precisando che, la convocazione a visita, per i verbali in cui è richiesta la revisione, è di competenza dell’INPS.  Pertanto, l’Istituto ha dettato le istruzioni dettagliate compresa la specifica disciplinare per i titolari di verbale di invalidità o legge 104 rivedibile, che non si presenta alla visita.

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Legge 104 e revisione invalidità: è immediata la sospensione dell’assegno in questi casi

L’INPS con il messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, per semplificare i procedimenti di revisione e renderli coerenti con l’intero impianto normativo, ha indicato che la sospensione della prestazione economica (assegno di invalidità) avverrà dalla data della convocazione alla visita medica.

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Pertanto, se l’interessato non si presenta a visita nel giorno indicato nella comunicazione inviata, si applica la sospensione cautelativa della prestazione. A prescindere dell’esito postale di ricezione della comunicazione. Inoltre, in questo caso non sarà necessario nessun altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali.

La sospensione della prestazione economica, partirà dal primo mese successivo a quello della sospensione. Questo significa che, chi non si presenta a visita di revisione convocata ad esempio a marzo, da aprile non riceverà più l’assegno di invalidità finché non regolarizzerà la sua posizione.

Sospensione e revoca dell’assegno

L’INPS invierà l’avvenuta sospensione dell’assegno e l’invito all’interessato a presentarsi presso la Struttura INPS per presentare giustificazione idonea all’assenza alla visita di revisione.

La giustificazione dovrà essere fornita entro novanta giorni, se entro tale termine l’interessato non si presenta o presenta una giustificazione non idonea, l’INPS procederà a riavviare l’iter di revisione. Nel caso anche alla seconda visita, il titolare di invalidità, non si presenta, l’Istituto procede alla revoca definitiva del beneficio. La revoca definitiva partirà dalla data di sospensione della prestazione economica. L’INPS formalizzerà il verbale di revoca attraverso una seconda comunicazione al cittadino.

Riassumendo è di fondamentale importanza fare attenzione alla data sulla comunicazione inviata dall’INPS per la revisione del verbale di invalidità e legge 104. Se in tale data non è possibile presentarsi, per cause mediche, ad esempio, il ricovero, una visita importante programmata da tempo, eccetera. È possibile per tempo comunicare all’INPS l’impossibilità a presentarsi alla visita. Oppure, per eventi improvvisi come il ricovero immediato, la giustificazione dell’assenza con documentazione idonea, è rappresentata dal certificato di ricovero nel giorno della visita, da presentare all’Istituto.

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