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Economia e Finanza

Legge 104 e caregiver: trasferimento e divieto, cosa dice la Cassazione

Dettagli in merito alla legge 104 e caregiver, circa il divieto di trasferimento per i lavoratori: cosa c’è da sapere e aspetti al riguardo

Tanti gli elementi importanti e di rilevanza quando si parla di legge 104, in cui è previsto il divieto di trasferimento per i lavoratori i quali si prendono cura di un familiare con disabilità grave: ecco a seguire alcuni aspetti in merito.

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A stabilire la possibilità di scelta, ove possibile, della sede di lavoro maggiormente vicina al domicilio del soggetto che ha bisogno di cure, è l’art.33 comma 5 legge 104. Tuttavia, si tratta di un diritto non assoluto, spiega nel proprio approfondimento InformazioneOggi.it, dal momento che occorre bilanciarlo con le esigenze aziendali, aspetto rimarcato proprio dalle parole “ove possibile”.

Vi sono stati, si legge, vari pronunciamenti da parte della giurisprudenza in  merito al divieto di trasferimento, senza che il soggetto lavoratore accetti tale soluzione. In base alla norme, vi sono limitazioni in merito al potere organizzativo dei datori di lavoro.

Legge 104 e caregiver, trasferimento: cos’è previsto dalla legge e la sentenza della Cassazione

Vari e diversi gli elementi interessanti quando si parla di legge 104, si pensi ad esempio alla questione acquisto auto con IVA agevolata al quattro per cento: dettagli sulla procedura più facile e semplificata.

Tornando all’argomento in oggetto, approfondito come detto da InformazioneOggi.it, anzitutto aspetto alla legge 104 ad esser previsti sono permessi retribuiti per il lavorare dipendente che presta assistenza ad un familiare con disabilità grave. A tal riguardo, circa i permessi, cosa fare se si cambia lavoro (azienda). E poi, ancora sui permessi legge 104, si possono raddoppiare? I dettagli.

Tale diritto riguarda i genitori, il coniuge, oppure uniti civilmente o ancora convivente di fatto della persona disabile. Si può estendere sino ai parenti ed affini entro il 2°grado. Oppure anche entro il 3° a patto che i genitori o il partner del soggetto con disabilità abbiano sessantacinque anni, siano affetti da patologia invalidante, siano deceduti oppure mancanti.

Al fine di una miglior conciliazione tra lavoro ed assistenza per il soggetto che presta assistenza, la legge prevede delle tutele in tal senso, compreso il trasferimento.

InformazioneOggi.it fa menzione della Corte di Cassazione, sentenza numero 29009 del 17.12.2020, mediante cui sono stati forniti chiarimenti al riguardo. Nel dettaglio è stato ricordato come, in pronunce arrivate in precedenza, sia stato ritenuto “vietato il trasferimento” della persona lavoratrice la quale assiste un familiare con disabilità pur se non in una situazione di gravità, tranne qualora non siano provate da parte del datore di lavoro esigenze aziendali effettive e urgenti, “insuscettibili di esser altrimenti soddisfatte.”

Per la giurisprudenza, tale divieto del trasferimento della persona che presta assistenza va visto in termine costituzionalmente orientati, viene spiegato. Andando a tutelare dunque i soggetti disabili nel diritto che hanno n merito a misure le quali possono garantire autonomia ed integrazione.

Legge 104 e trasferimenti: alcuni aspetti in merito

Il solo limite indicato dalla Corte si lega al fatto che il datore lavorativo vada a dimostrare delle esigenze di tipo produttivo ed organizzato le quali non si possono soddisfare in alti modi. In assenza di una valida giustificazione, si legge, il trasferimento che è stato deciso da parte dell’azienda va a risultare dunque nullo.

Altro argomento poi, che qui non viene trattato e che è opportuno approfondire anche presso esperti e soggetti competenti in materia, è quello legato ai motivi di “incompatibilità aziendale”, così come stabilito dalla Cassazione con sentenze numero 16102/2009 e 24775/2013, si legge.

Tornando all’argomento in oggetto, viene spiegato che il datore di lavoro deve dimostrare che vi siano determinate necessità di tipo tecnico/produttivo ed organizzativo da rendere legittima la propria scelta e quanto deciso, mentre si legge che qualora si tratti di pubblico impiego, nel momento in cui il trasferimento fosse giustificato da incompatibilità con l’ambiente di lavoro, l’amministrazione potrebbe agire in questo senso.

Questi, alcuni dettagli in generale in merito, ma è tuttavia opportuno e bene che ciascuno approfondisca e si informi, per poter chiarire dubbi e per aver maggior info, anche mediante dei confronti con professionisti competenti sin materia ed esperti del campo.

Dario Quattro

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