Modello 730: occhio alla novità per i locatori in fase di compilazione rigo D7. Cosa cambia?

Le istruzioni relative alla compilazione del modello 730 si aggiornano con le novità al rigo D7 in tema di locazioni e canoni.

In materia di modello 730 le istruzioni aggiornate sottolineano la novità nel rigo D7 per i canoni di locazione non percepiti e relativi ad anno precedente. Ecco come orientarsi.

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In tempi di campagna fiscale, appare opportuno dare qualche chiarimento circa le istruzioni relative al modello 730 del 2022. In particolare intendiamo soffermarci sugli altri redditi soggetti a tassazione separata e sulla nuova indicazione nel rigo D7.

Proprio a questo rigo – imposte ed oneri rimborsati nel 2021 e altri redditi soggetti a tassazione separata, è chiarito che il contribuente dovrà indicare il codice “3”, in colonna 1, per inserire (anche) “i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021”. Vediamo allora più da vicino queste novità di rilievo.

Modello 730: novità al rigo D7 per i locatori

Il codice “3” nella colonna 1 (tipo di reddito) va utilizzato per indicare le somme ottenute a titolo di rimborso di imposte o oneri, inclusi il contributo al SSN dedotti in anni anteriori dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell’anno 2021 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi – incluso il sostituto d’imposta nella procedura di assistenza fiscale.

Ebbene, la novità è che per il 2022 le istruzioni relative al modello 730 sottolineano l’utilizzo del codice “3” anche per i canoni di locazione cui non si applica tassazione negli anni precedenti, e che sono stati percepiti nel corso dell’anno passato.

In particolare, la legge attuale in ambito fiscale consente al locatore di immobili abitativi di non assoggettare ad Irpef i canoni di locazione non incassati per morosità dell’inquilino, dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento per i canoni non percepiti a decorrere dal primo gennaio 2020. In precedenza occorreva invece la convalida di sfratto per morosità.

Come orientarsi nella compilazione del rigo D7?

Ne consegue che se il locatore incassa in seguito i redditi di competenza di annualità anteriori, che non erano stati in precedenza dichiarati in quanto non riscossi, ai canoni:

  • non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento;
  • e incassati invece in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata ai canoni incassati dal locatore in periodi di imposta posteriori a quello di riferimento.

E ciò con la stessa modalità utilizzata per le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali ci si è giovati della detrazione in periodi di imposta anteriori.

Nelle istruzioni del modello 730 del 2022 è così recepita la novità, specificando al rigo D7, colonna 1, la possibilità di usare il codice 3 anche per i canoni non tassati negli anni precedenti, ma riscossi l’anno passato.

Dal punto di vista pratico, per il contribuente non si tratta di novità di difficile assimilazione. Infatti, pensiamo al caso in cui egli non abbia indicato nel modello 730 del 2021 i redditi legati al 2020 in quanto non incassati.

Ebbene, facendo l’ipotesi in cui lo stesso contribuente a fine 2021 abbia incassato detti redditi di spettanza nel 2020, nel modello 730 di quest’anno dovrà comportarsi nel modo seguente – al fine riportare correttamente i dati nel rigo D7:

  • in colonna 4 del rigo D7 dovrà inserire questi redditi percepiti in ritardo;
  • in colonna 3 indicherà l’anno 2020;
  • in colonna 1 indicherà il sopra citato codice “3” e i redditi in questione saranno assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, non vi sono difficoltà particolari in relazione a queste novità. Tuttavia, per ulteriori chiarimenti e delucidazioni a riguardo, il contribuente potrà consultare la guida nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

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