Pensione anticipata, gli OSS ne hanno diritto? Il punto sul lavoro gravoso

Tema pensione anticipata e operatori socio sanitari OSS, lavoro ritenuto gravoso: a seguire i dettagli, la sentenza e aspetti in merito

Il lavoro degli operatori socio sanitari OSS è ritenuto gravoso, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Ferrara nel febbraio del 2021, i dettagli e il punto in merito alla pensione anticipata.

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Vi è stato un accoglimento positivo da parte dei giudici in merito ad un ricorso fatto da una lavoratrice, circa la negazione che si era vista arrivare da INPS riguardo la richiesta della pensione anticipata, Si tratta di una decisione che va a costituire un importante precedente anche per altri i quali soddisfano i requisiti che si legano a trattamenti di pensioni quali Ape Sociale oppure Quota41.

Ad approfondire il tema in questione è InformazioneOggi.it, dove si può leggere di un interrogativo posto da un utente, il quale spiega di essere un OSS con quarantuno anni di contributi, lavoratore precoce, e chiede come fare la richiesta di pensione in assenza del codice ISTAT per Operatore Socio Sanitario lavoro gravoso.

Il tribunale ha affrontato il tema in oggetto dal momento che, per l’INPS, la domanda di pensione del soggetto non si poteva accogliere,  e vi era stato il rifiuto da parte della richiesta dal momento che il cod.Istat 5.3.1.1 (OSS) non vi era nel Decreto del Ministero del lavoro (05.02.2018). Ad esser presente invece vi era quello dell’OSA, cod.5.4.4.3.

La difesa di colei che ha fatto ricorso ha rimarcato come la legge 232/2015 va a definire quale gravosa l’attività di “addetti all’assistenze personale di persone in condizioni di non autosufficienza”. Riferendosi dunque ad un nozione più ampia rispetto a quella presente nel Decreto 2018.

Nel dettaglio, la ricorrente è andata a contestare la legittimità circa la norma secondaria, in contrasto con la primaria.

Pensione anticipata OSS: lavoro gravoso, alcuni dettagli

Tema importante e di rilevanza, dunque,  quello che si lega agli OSS, rientranti tra i lavori gravosi. Come spiega InformazioneOggi.it, nella suddetta sentenza del Tribunale di Ferrara, ad esser rimarcato è il fatto che la legge 232/2016 fa riferimento “genericamente agli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti”. E, si legge ancora, “sicché la portata della norma non può essere ristretta inspiegabilmente ed illogicamente, con atto di normazione secondaria, alla sola categoria delle OSA”.

Inoltre, la normativa di dettaglio del decreto ministeriale si riferisce non soltanto ad attività socio assistenziali, anche all’ausilio di cura. Ovvero sia a quelle mansioni che son tipiche dell’Operatore Socio Sanitario, al di là del cod.Istat. La persone che ha fatto ricorso ha dunque avuto ragione, da parte dei giudici.

Viene spiegato che la figura dell’Operatore Socio Sanitario sia superbire rispetto all’OSA, dal momento che nel primo caso, oltre all’assistenza socio assistenziale, la figura può occuparsi di mansioni sanitarie, (a seconda delle competenze possedute). Ciò non è tale nell’altro invece.

Per tali ragioni, all’Operatore Socio Sanitario vanno riconosciuti i medesimi benefici previdenziali spettanti agli OSA. Rispetto all’interrogativo poi posto dall’utente, si legge su InformazioneOggi.it di una conferma che, stando a tale sentenza, può esservi la richiesta circa Quota41, a prescindere dall’età, dal momento che si tratta di lavoratore precoce e con quarantuno anno di contributi raggiunti.

Ad ogni modo è opportuno far riferimento ad Patronato o altro ente al fine di avere l’assistenza di cui si ha bisogno, così come per informassi e avere maggior info confrontandosi con esperti del campo e soggetti competenti in materia. 

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