Pensioni, occhio alle omissioni contributive: sanzioni aumentate dopo la circolare Inps

In tema di pensioni, la circolare Inps n. 98 fa chiarezza sulla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e sulle somme supplementari per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ecco alcuni punti chiave del provvedimento.

Con l’intervento della BCE dello scorso 27 luglio vi sono state importanti novità nelle politiche monetarie europee: la decisione della Banca centrale europea di aumentare il tasso ufficiale di riferimento ha riflessi a cascata anche sul piano delle omissioni contributive in Italia.

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Lo ha recentemente chiarito un documento dell’istituto di previdenza, che infatti ha spiegato che a cominciare dallo scorso 27 luglio l’interesse per effettuare la dilazione del pagamento dei debiti e sanzioni contributive aumenta dal 6% al 6,5%. Insomma, ulteriori novità in tema di pensioni e obblighi di coloro che sono soggetti al pagamento dei contributi.

In considerazione del rilievo dei citati aggiornamenti sul fronte previdenziale, di seguito daremo un’occhiata ai contenuti della circolare Inps n. 98 del 2022, nella quale troviamo tutti i riferimenti utili. I dettagli.

Pensioni e dilazione del versamento dei contributi: sale il tasso di interesse dopo la decisione BCE

Lo abbiamo appena ricordato: dal 27 luglio 2022 l’interesse per dilazionare il versamento dei debiti cresce dal 6% al 6,5%. La notizia e la conferma arrivano dall’Inps e conseguono alla scelta della BCE di innalzare dalla stessa data il tasso ufficiale di riferimento.

Nel testo della circolare si trova infatti dettagliato che la Banca centrale europea, con una decisione di politica monetaria di luglio, ha voluto innalzare di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR). L’aumento del tasso, con decorrenza dal 27 luglio 2022, è uguale allo 0,50%.

Detta modifica incide sulla individuazione del tasso di dilazione e di differimento da far valere sugli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (ovvero l’Inps); ma anche sull’ammontare delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).

Ecco perché a partire dalle domande di rateazione effettuate dal 27 luglio scorso, l’interesse da versare in ipotesi di autorizzazione alla spostamento in avanti del termine di pagamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 6,50% annuo. In altre parole, si tratta di quello che nella circolare l’Inps indica come l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi per le pensioni.

Nella circolare sopra citata, Inps spiega che nelle circostanze appena indicate, il nuovo tasso, corrispondente al 6,50%, varrà e sarà applicato dalla contribuzione per il mese di luglio 2022. Mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla scorta del tasso di interesse precedentemente applicato (e pari al 6%) non registreranno modifiche.

Pensioni e sanzioni civili per omissioni contributive: le novità

Ma quanto deciso dalla Banca centrale europea ha rilievo anche sul fronte delle sanzioni civili, ovvero sull’ammontare delle sanzioni causate dalle omissioni contributive. Infatti non bisogna dimenticare che a partire dallo scorso 27 luglio, le sanzioni civili fanno riferimento al 6% (tasso pari allo 0,5% maggiorato di 5,5 punti).

Ciò è conseguenza della decisione della Banca centrale europea, la quale ha appunto definito, a partire dal 27 luglio scorso, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali.

In altre parole, la decisione ha effetti anche sulla misura delle sanzioni per le omissioni contributive. Dal 27 luglio 2022 le sanzioni civili ammontano al 6%, in ragione d’anno nei casi dei quali alla lettera sia a) che b) dell’art. 116 della legge finanziaria 2001. Mentre il tasso anteriore era corrispondente al 5,5%. Ci riferiamo ovviamente ai casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.

Permane in ipotesi di evasione, l’entità della sanzione civile, in ragione d’anno, corrispondente al 30% nel limite del 60% dell’ammontare dei contributi o premi non versati entro i termini di legge.

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