Pignoramento: oltre casa e conto corrente anche titoli e azioni? Ecco la verità

Il pignoramento presso terzi è regolato dalle norme del Codice di procedura civile, che aiutano a chiarire una specifica questione pratica.

Il pignoramento presso terzi è una procedura atta a garantire le pretese del creditore nei confronti del debitore. In particolare, la banca può bloccare solo il conto corrente o anche può intervenire su titoli e azioni?

PIGNORAMENTO
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I rapporti di debito-credito attengono alla pretesa creditoria – ossia il diritto di credito – e al debito, che va adempiuto con l’esecuzione della prestazione che realizza l’interesse del creditore. Ebbene, proprio questi rapporti – diffusissimi nella realtà odierna – implicano una serie di questioni pratiche, talvolta di non agevole interpretazione.

Pensiamo in particolare al caso in cui il creditore scelga di notificare un pignoramento presso terzi in banca: in queste circostanze l’istituto di credito è tenuto a congelare esclusivamente il c/c o è tenuto a fare lo stesso con il portafoglio investimenti del cliente debitore? In buona sostanza, intendiamo dare una risposta puntuale alla seguente domanda: il creditore può pignorare titoli e azioni in banca? Scopriamolo nel corso di questo articolo.

Pignoramento presso terzi: il contesto di riferimento

Al fine di chiarire i quesiti di cui sopra e dare una risposta efficace, anzitutto dobbiamo fare alcune considerazioni sul meccanismo del pignoramento in banca. Ebbene, questo iter si compie con la procedura che prende il nome di ‘pignoramento presso terzi’. Il terzo è di fatto il debitore del debitore, ossia l’istituto di credito – ma per es. può essere anche il datore di lavoro o l’istituto di previdenza.

In dette circostanze, la situazione che si manifesta è la seguente:

  • l’ufficiale giudiziario, nel notificare l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo (la banca), impone a quest’ultimo di non assegnare al debitore i soldi dovuti;
  • piuttosto l’ufficiale indica alla banca di accantonarli o bloccarli, in attesa della pronuncia del giudice dell’esecuzione.
  • il provvedimento del magistrato imporrà al terzo di “girare” le somme in oggetto proprio al creditore, ed ovviamente solo nei limiti del credito di quest’ultimo.

E’ un iter di agevole comprensione, in quanto la banca che accantona la somma, invierà di seguito una PEC o una raccomandata al creditore: in essa sarà indicato se sul c/c c è il denaro. Si tratta della cd. dichiarazione del terzo, ossia il debitore del debitore.

La dichiarazione del terzo ha un’importanza chiave giacché nell’atto di pignoramento è segnalata altresì la data di un’udienza, nella quale il creditore presenterà la dichiarazione del terzo, a sostegno della sua pretesa. Per questa via, il giudice dell’esecuzione imporrà – come accennato – di versare le somme congelate dalla banca al creditore.

Pignorati anche titoli e azioni?

Dopo queste necessarie premesse sul meccanismo del pignoramento presso terzi, possiamo dare una risposta precisa al quesito iniziale. Ebbene la banca, nella procedura di pignoramento presso terzi a danno del debitore, deve bloccare a favore del creditore:

  • non soltanto le somme liquide giacenti sul c/c;
  • ma anche il portafoglio titoli formato da azioni e obbligazioni.

La motivazione è rintracciabile nelle norme vigenti in tema di pignoramento e in particolare nella considerazione per cui l’atto di pignoramento non impone alla banca di bloccare soltanto i soldi presenti sul conto, ma ogni altro debito che la banca possa avere verso il debitore. In altre parole, ogni bene di quest’ultimo, può essere bloccato.

A individuare in concreto quali siano i beni pignorati è la dichiarazione del terzo, che l’istituto deve inoltrare al creditore procedente.

In termini pratici, possono aversi dunque due possibili situazioni:

  • se la disponibilità sul c/c del cd. esecutato (il debitore) basta a soddisfare le pretese del creditore, molto probabilmente non verrà pignorato anche il portafoglio titoli;
  • altrimenti, la banca è tenuta a bloccare anche titoli e azioni, proprio a garanzia del creditore procedente.

Queste ultime circostanze rileveranno nel caso in cui il conto corrente sia vuoto o comunque insufficiente a soddisfare le pretese del creditore. La banca così potrà ed anzi dovrà pignorare anche i titoli e il portafoglio investimenti del proprio cliente – debitore.

Infine, in base all’autorevole giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice dell’esecuzione dovrà disporre la vendita di quanto pignorato – indipendentemente dalla agevole liquidabilità. E per farlo, dovrà applicare le norme di cui al Codice di Procedura Civile.

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