Pignoramento, quando possono intervenire gli altri creditori? Non tutti lo sanno

Espropriazione immobiliare: quando e come intervengono i creditori con prelazione e i creditori chirografari.

Quando un debitore viene sottoposto al pignoramento dei suoi beni, la banca può avviare una procedura esecutiva giudiziaria per ottenere quanto gli spetta. Essa tuttavia può non essere l’unico soggetto a vantare dei crediti.

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fonte foto:adobestock

 

 

Se ci sono anche altri creditori possono procedere nella richiesta di risarcimento dei debiti in maniera autonoma, con una nuova azione legale, oppure partecipare alla procedura già aperta.

Pignoramento e creditori: cosa prevede la legge

Nel primo caso i tempi andranno inevitabilmente lunghi mentre se partecipano alla stessa causa possono ottenere eventuali benefici, anche economici, in tempi più rapidi. Se ad esempio al debitore viene pignorata la casa, una volta che l’immobile viene venduto all’asta, anche gli altri creditori possono ottenere parte della somma che gli spetta. Ad avere la peggio in questo caso è il debitore che rischia di non ricevere nulla dalla vendita stessa, tolte le somme che deve versare agli interessati.

Lo stesso discorso può essere fatto a parti inverse e il creditore che si unisce ad una procedura giudiziaria già avviata beneficia di vantaggi economici perché sosterrà costi inferiori in tempi più brevi. In termini tecnici colui che avvia la causa è chiamato creditore procedente mentre coloro che si aggiungono in seguito per far valere i propri diritti nei confronti del debitore sono chiamati creditori intervenienti. Questi ultimi possono o meno essere ammessi all’azione legale, rispettando dei limiti e particolari condizioni.

In generale tutti i creditori godono di un trattamento di parità ma esiste una deroga per la quale si fa distinzione tra i creditori in possesso di cause di prelazione e i cosiddetti creditori chirografari che non possiedono tale diritto. Secondo l’art. 2741 del Codice Civile le cause legittime di prelazione sono il privilegio, il pegno e l’ipoteca. I creditori con prelazione che vantano tale diritto dai pubblici registri possono intervenire nella causa solo se vengono a conoscenza della sua esistenza. Ad avvisarli, con la notifica di un avviso formale dovrà essere il creditore che ha avviato l’esecuzione forzata.

Le fasi da considerare

Partecipando a tutte le fasi della causa possono far valere i propri diritti ed ottenere come il creditore procedente eventuali somme ricavate dalla vendita all’asta dei beni del debitore. Anche i creditori chirografari possono beneficiare di una procedura esecutiva contro il debitore. Essi non vengono avvisati della causa in corso ma se vengono a sapere che esiste una procedura esecutiva possono parteciparvi.

Per farlo però devono essere in possesso di un titolo esecutivo contro il soggetto debitore come una cambiale, un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna al pagamento di una somma. Inoltre sui beni pignorati devono avere già eseguito un sequestro e infine il debitore deve essere un imprenditore commerciale e il credito figurare nelle scritture contabili.

I creditori che prendono parte ad una procedura esecutiva devono far pervenire prima dell’udienza relativa alla vendita dei beni del debitore alla cancelleria del giudice il proprio ricorso. Esso viene redatto da un avvocato e depositato per via telematica. In questo atto va specificato il titolo su cui si fonda la richiesta del credito e a quanto ammonta. Se il credito rientra in denaro presente nelle scritture contabili deve essere allegato alla documentazione anche l’estratto autentico notarile delle stesse.

I creditori con diritto di prelazione già all’atto del pignoramento non sono tenuti ad avere un titolo esecutivo e possono intervenire nella causa di esecuzione forzata. Lo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione che precisa anche la non necessità di depositare l’estratto autentico notarile delle scritture contabili. I creditori chirografari degli imprenditori commerciali invece devono continuare a rispettare tale adempimento.

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